Confisca non revocabile neanche se la pericolosità del destinatario viene meno

Pubblicato il 07 giugno 2012 La misura di prevenzione patrimoniale della confisca ha per presupposto la pericolosità del soggetto destinatario ma, a differenza della misura di prevenzione personale, è diretta a sottrarre i beni, in via definitiva, alla disponibilità dell’indiziato, ancorché tale risultato sia conseguibile solo all'esito definitivo della procedura.

Ne consegue che la confisca non è soggetta ad eventuale revoca nel caso in cui il soggetto destinatario della misura non sia più pericoloso. Ed infatti, detta misura, pur essendo applicata per scelta del legislatore, nel procedimento di prevenzione, “non ha natura di provvedimento di ‘prevenzione’, ma costituisce una sanzione amministrativa diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell’indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso od equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall’articolo 240 codice penale”.

E’ quanto sancito dai giudici della Corte di cassazione nel testo della sentenza 21894 del 6 giugno 2012.
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