Confisca sia sul prezzo che sul profitto

Pubblicato il 20 maggio 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 19755 depositata lo scorso 19 maggio, ha confermato il sequestro finalizzato alla confisca disposto dai giudici di merito nei confronti dei beni di un consulente fiscale ed amministratore di fatto di un'azienda a seguito di una verifica della Guardia di finanza da cui era emersa una maxievasione da parte della società.

A fronte delle doglianze del ricorrente, il quale sosteneva che la misura del sequestro avrebbe dovuto essere ridotta alla somma corrispondente il prezzo del reato e non anche il profitto, i giudici di legittimità hanno replicato come “in relazione ai reati tributari, la confisca per equivalente si applichi sia al prezzo che al profitto del reato. L'art. comma 143 della legge 244/2007 prevede che nei casi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 dlgs 10 marzo 2000 n. 74 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art.322 ter del codice penale”. Del resto, “il sequestro preventivo disposto nei confronti della persona sottoposta a indagini per uno dei reati previsti dall' art. 640-quater cod. pen. può avere a oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l'intero art. 322-ter cod. pen”.

In ogni caso – continua la Corte – anche se il sequestro possa essere disposto per l'intero importo del profitto accertato, “l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso”.
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