Congedi parentali e per malattia del figlio: aggiornamenti 2026

Pubblicato il 15 gennaio 2026

Nuove modifiche alla disciplina dei congedi parentali ed estensione dei permessi per malattia dei figli.

Quanto alle novità sui congedi parentali, la legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) modifica il limite massimo di età anagrafica del figlio, dal dodicesimo al quattordicesimo anno di vita.

Sui permessi per malattia del figlio, invece, sono due le novità: l’età del figlio, che viene elevata da 8 a 14 anni, e il numero massimo dei giorni di astensione dal lavoro che ciascun genitore potrà richiedere, che viene innalzato da 5 a 10 giorni lavorativi l’anno per ciascun figlio di età compresa tra i tre e, come anticipato, i quattordici anni. 

Le modifiche in argomento, previste rispettivamente dai commi 219 e 220, art. 1, legge di Bilancio 2026, agiscono in via strutturale sulle disposizioni del Testo Unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Congedo parentale 2026

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il diritto alla fruizione del congedo parentale o della c.d. maternità facoltativa può essere esercitato nei primi quattordici anni di vita del bambino.

Ai sensi del comma 219, art. 1, legge 30 dicembre 2025, n. 199, vengono infatti sostituite agli artt. 32, 33, 34 e 36, le parole “dodici” con le parole “quattordici” ovvero “dodicesimo” con “quattordicesimo”.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2026, per ogni bambino, nei suoi primi quattordici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro fruendo del congedo parentale, nel limite massimo di coppia di dieci mesi o di undici mesi, al ricorrere delle condizioni espresse all’art. 32, comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (qualora il padre eserciti il diritto di astensione per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi).

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni di legge, sicché:

Nota Bene
Per i genitori adottivi, affidatari/collocatari, il congedo parentale può essere richiesto entro i quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, sempreché quest’ultimo non abbia compiuto la maggiore età.

La modifica apportata all’art. 33, comma 1, consente di riconoscere ai genitori lavoratori, per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104, di fruire, entro il quattordicesimo anno di vita del figlio, del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in tal caso, sia richiesta la presenza del genitore da parte dei sanitari.

Nessuna novità, invece, sull’indennità spettante, già prevista dall’art. 34, T.U., nei termini rivisitati dal comma 217, art. 1, della Manovra per l’anno 2025.

Rispetto, dunque, ai periodi complessivi sopracitati previsti dall’art. 32, spettano:

Dei dieci/undici mesi complessivi richiedibili, il periodo oggetto di indennizzo, per la coppia, non potrà superare i nove mesi, fatta eccezione per l’ipotesi contemplata dal comma 3 del medesimo art. 34, secondo cui l’indennità è dovuta per tutto il periodo laddove il reddito dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

La misura dell’indennità, originariamente stabilita nel 30% della retribuzione per l’intero periodo di congedo richiedibile, è stata negli ultimi anni costantemente rivisitata dal legislatore nei seguenti termini:

Periodo di vigenza

Evento

Maggiore indennità (80%)

Ante 01/01/2023

Congedo parentale – 9 mesi di coppia

Nessuna

Anno 2023

  • Minore nato, adottato, affidato o collocato dal 1° gennaio 2023;
  • Genitori che abbiano concluso il congedo di maternità/paternità post 31/12/2022.

1 mese

Anno 2024

  • Minore nato, adottato, affidato o collocato dal 1° gennaio 2024;
  • Genitori che abbiano concluso il congedo di maternità/paternità post 31/12/2023.

2 mesi

Anno 2025

  • Minore nato, adottato, affidato o collocato dal 1° gennaio 2025;
  • Genitori che abbiano concluso il congedo di maternità/paternità post 31/12/2024.

3 mesi

Congedo per malattia del figlio

Il comma 220, art. 1, della legge di Bilancio 2026, modifica in modo strutturale le disposizioni di cui all’art. 47, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, raddoppiando i giorni disponibili per l’assistenza del figlio di età superiore a tre anni ed innalzando, contestualmente, il limite massimo di età da otto a quattordici anni.

Dal 1° gennaio 2026, dunque, il congedo per malattia del figlio:

Rimane inteso che la certificazione di malattia del figlio deve essere inviata per via telematica all’INPS direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato che ha in cura il minore.

Nota Bene
Sul piano previdenziale si evidenzia che:

Assunzioni in sostituzione per maternità e congedi

Un’ulteriore rilevante novità è, infine, contenuta nel comma 221, art. 1, della legge di Bilancio 2026, che ha introdotto il nuovo comma 2-bis, all’art. 4, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

La novella prevede in particolare che le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per la fruizione di periodi di congedo contemplati dal medesimo Testo unico possono essere prolungate dal datore di lavoro fino al compimento del primo anno di età del bambino della lavoratrice o del lavoratore assente.

Ciò, naturalmente, consentirà una migliore organizzazione delle attività produttive favorendo la conciliazione tra vita privata e lavoro.

Nota Bene
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, e fatte salve le disposizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva, l’assunzione di personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, può avvenire anche con anticipo di un mese rispetto all’inizio effettivo del congedo stesso.

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

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