Congedi per cura retribuiti

Pubblicato il 06 dicembre 2006

A risposta di un’istanza di interpello avanzata dalla Confartigianato di Prato, in merito alla disciplina dei permessi per cure di cui agli articoli 26 della legge n. 118/1971 e 10 del dlgs n. 509/1988, il Lavoro precisa con nota protocollo 6893 di ieri che il congedo straordinario per cure (da ricondurre all’ipotesi di malattia), che spetta per 30 giorni all’anno ai lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, è indennizzato non dall’Inps ma dal datore e non è computabile nel periodo di comporto (durante il quale, ai sensi dell’articolo 2110 del Codice civile, il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro). La circolare 40/2005 aveva già, peraltro, ribadito il diritto del lavoratore malato a beneficiare, in aggiunta al periodo di comporto, della ulteriore possibilità di astenersi dal lavoro, in caso di riconosciuta invalidità, per mezzo dei permessi straordinari in esame.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cndcec: nessuna incompatibilità per il commercialista che affitta l’azienda

03/09/2025

Cassazione: ultras violento, licenziamento legittimo

03/09/2025

Turismo. Lavoro notturno e straordinario festivo detassato fino al 30 settembre

03/09/2025

Contributi 2025 per prodotti DOP e IGP: requisiti, importi e scadenze

03/09/2025

Quota 100 e TFS: diritto alla percezione e trasmissibilità agli eredi

03/09/2025

Composizione negoziata della crisi? Via il sequestro preventivo

03/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy