Congedo parentale 2021, come presentare domanda all'INPS

Pubblicato il 30 aprile 2021

Sbloccate le domande all'INPS di “Congedo 2021 per genitori”. Lo rende noto lo stesso Istituto con il messaggio n. 1752 del 29 aprile 2021 che comunica la disponibilità della procedura per la compilazione e l’invio on line delle richieste di congedo.

Il messaggio fa seguito alla circolare n. 63/2021 con la quale l'INPS, in attesa del rilascio della procedura informatica, aveva autorizzato i lavoratori dipendenti a fruire del Congedo 2021 facendone richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando successivamente la propria posizione con la presentazione di apposita domanda telematica all’INPS al rilascio della piattaforma.

Come presentare la domanda

La domanda di “Congedo 2021 per genitori” deve essere presentata in modalità telematica tramite il portale web dell’INPS alla pagina “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”.

L'accesso al sito è consentito con SPID, CIE, CNS o PIN se già rilasciato dall’Istituto.

In alternativa, la richiesta può essere effettuata tramite il Contact center integrato o avvalendosi degli Istituti di Patronato.

Conversione di eventuali periodi di congedo parentale

Il genitore lavoratore dipendente può convertire, a domanda, in “Congedo 2021 per genitori” gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151) fruiti:

Il genitore lavoratore deve presentare domanda di “Congedo 2021 per genitori” con riguardo agli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti nei periodi summenzionati.

Per gli stessi periodi non è richiesto l'invio di formale comunicazione di annullamento dei periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.

Congedo 2021 per genitori

Il "Congedo 2021 per genitori” è previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, cd. decreto Covid, il cui disegno di legge di conversione è all'esame delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato.

Il congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa, è riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 e per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata:

Per la cura di figli con disabilità grave non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età. Il congedo può essere utilizzato per la cura di figli con disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori (dipendenti del settore privato) nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

Congedo per la cura di figli senza disabilità grave - Requisiti

·         Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;

·         Il genitore non può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;

·         Il figlio deve essere minore di anni 14;

·         Il genitore e il figlio devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;

·         Il figlio deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. infezione da Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente;

2. quarantena da contatto ovunque avvenuto disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

3. sospensione dell'attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Congedo per la cura di figli con disabilità grave- Requisiti

·         Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;

·         Il genitore non può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;

·         Il figlio deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;

·         Il figlio deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. infezione da Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente;

2. quarantena da contatto ovunque avvenuto disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

3. sospensione dell'attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

4. chiusura del centro assistenziale diurno disposto con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture contenente la durata della chiusura.

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