L’innalzamento del limite temporale di fruizione del congedo parentale previsto dalla legge di Bilancio 2026 non opera in modo uniforme per tutti i genitori, ma si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti; resta pertanto invariata la disciplina prevista per le altre categorie di lavoratori.
È quanto chiarisce l’INPS con messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, con cui l’Istituto fornisce le prime indicazioni amministrative e procedurali in merito alle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) in merito all’elevazione dei limiti temporali di fruizione del congedo parentale.
L’articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2026 modifica gli articoli 32, 34 e 36 del Testo unico maternità e paternità (D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), innalzando da 12 a 14 anni l’arco temporale entro il quale è possibile fruire del congedo parentale.
L’INPS, con la circolare n. 1 del 15 gennaio 2026, ha anticipato il contenuto della novella, evidenziando l’estensione temporale dell'istituto, confermandone l'applicazione sia in caso di evento nascita sia in caso di adozioni o di affidamento di minore.
Ora con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, torna sulle novità per fornire importanti dettagli pratici e operativi.
Un profilo di particolare rilievo attiene l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.
L’Istituto precisa che l’elevazione del limite a 14 anni riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando invariata la disciplina per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi, per i quali continuano ad applicarsi i limiti temporali previgenti.
Più nel dettaglio, l’INPS fa presente che, per i lavoratori dipendenti:
1. In caso di nascita
il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio, a decorrere:
2. In caso di adozione o affidamento/collocamento
il congedo parentale può essere fruito entro 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore, fermo restando il limite del raggiungimento della maggiore età.
La riforma non incide sui limiti di durata, individuali (6 mesi per la madre + 6/7 mesi per il padre = 12/13 mesi) e di coppia (10 mesi elevabili a 11 mesi), del congedo parentale, che restano quelli previsti dalla normativa vigente, né sui criteri di indennizzabilità ( artt. 32, 34 e 36 del TU).
La legge di Bilancio 2026 – come evidenziato dall’INPS – modifica esclusivamente le disposizioni normative riferite ai genitori lavoratori dipendenti.
Ne consegue che:
Le novità normative decorrono dal 1° gennaio 2026.
L’INPS, con il messaggio n. 251/2026, informa inoltre che in data 8 gennaio 2026 è stata aggiornata la procedura telematica “Domande di maternità e paternità”.
Da tale data è possibile presentare domanda di congedo parentale secondo i nuovi limiti temporali.
L’INPS ha riconosciuto che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e la data di aggiornamento della procedura telematica di presentazione delle domande, potrebbe essersi verificata una oggettiva impossibilità di inoltrare preventivamente la richiesta di indennità di congedo parentale.
Per tale ragione, l’Istituto ha precisato che i genitori interessati possono presentare successivamente la domanda per i periodi di congedo parentale già fruiti tra la data di entrata in vigore della nuova disciplina e la data di aggiornamento della procedura. In sede istruttoria, le Strutture territoriali dell’INPS sono tenute a tenere conto di tale circostanza, valutando le istanze presentate in assenza di domanda preventiva alla luce della temporanea indisponibilità della procedura aggiornata.
Va da ultimo rilevato che l’INPS, con il messaggio n. 2078 del 30 giugno 2025, ha introdotto, all’interno del servizio online “Domande di maternità e paternità”, la funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”, finalizzata a supportare i genitori nel monitoraggio dei periodi di congedo parentale richiesti.
La funzionalità consente a ciascun genitore di consultare, per ogni figlio nato o adottato/affidato, le richieste di congedo parentale presentate nell’arco temporale dei 12 anni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia, visualizzando:
Il contatore considera esclusivamente i periodi accolti, restando esclusi quelli ancora in lavorazione, ed è concepito per agevolare la pianificazione della fruizione del congedo parentale nei limiti individuali e di coppia previsti dal d.lgs. n. 151/2001.
Tuttavia, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che ha elevato a 14 anni il limite temporale di fruizione del congedo parentale per i lavoratori dipendenti, la funzionalità del contatore non risulta, allo stato, aggiornata ai nuovi limiti di età.
Il servizio, infatti, continua a consentire la consultazione delle sole posizioni riferite a figli entro i 12 anni, con la conseguenza che i periodi potenzialmente fruibili oltre tale soglia non risultano ancora rappresentati nel sistema.
|
Profilo |
Disciplina fino al 31.12.2025 |
Disciplina dal 01.01.2026 |
|
Età massima del figlio – lavoratori dipendenti |
Fino a 12 anni |
Fino a 14 anni |
|
Durata complessiva del congedo |
10 mesi (11 se il padre fruisce ≥ 3 mesi) |
Invariata |
|
Adozioni/affidi – lavoratori dipendenti |
Entro 12 anni dall’ingresso in famiglia (se minore) |
Entro 14 anni dall’ingresso (se minore) |
|
Gestione separata |
Fino a 12 anni |
Invariata |
|
Lavoratori autonomi |
1° anno di vita / 1 anno dall’ingresso |
Invariata |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".