Congruità manodopera in edilizia: le nuove indicazioni ANAC per gli appalti pubblici

Pubblicato il 10 febbraio 2026

Con comunicato del Presidente pubblicato il 5 febbraio 2026 sul sito istituzionale dell’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso note le indicazioni operative rivolte alle stazioni appaltanti in merito alla corretta applicazione del decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021, relativo alla verifica di congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici di lavori edili.

Il documento, approvato dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 17 dicembre 2025, interviene per chiarire ambito di applicazione, modalità di controllo e responsabilità dei soggetti coinvolti, rafforzando il ruolo del DURC di congruità come strumento centrale di legalità, trasparenza e contrasto al lavoro irregolare nel settore delle costruzioni.

Congruità della manodopera negli appalti pubblici di lavori

La verifica di congruità dell’incidenza dei costi della manodopera rappresenta un adempimento obbligatorio per tutti gli appalti pubblici di lavori nel settore edile, indipendentemente dall’importo dell’affidamento.

Tale obbligo discende dal decreto ministeriale n. 143/2021, che ha introdotto il DURC di congruità con l’obiettivo di:

Il DURC di congruità si affianca al DURC tradizionale e costituisce una condizione essenziale per il pagamento del saldo finale dei lavori.

Il ruolo delle Casse Edili e il sistema Edilconnect

Il controllo di congruità è demandato alla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente, che opera attraverso il sistema informatico messo a disposizione dalla CNCE tramite il portale Edilconnect.

Il procedimento si articola in una sequenza strutturata di fasi, che consente di monitorare l’intero ciclo del cantiere, dalla sua apertura fino alla conclusione dei lavori.

Prima fase: la Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL)

La procedura prende avvio con la Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL), che deve essere trasmessa dall’impresa affidataria principale alla Cassa Edile competente.

Attraverso Edilconnect, l’impresa comunica:

L’inserimento corretto e completo dei dati di cantiere costituisce un preciso onere in capo all’appaltatore principale.

Seconda fase: la richiesta del DURC di congruità

Il portale Edilconnect consente di presentare la richiesta di certificazione di congruità, che può essere avanzata:

La richiesta deve avvenire in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori (SAL) e prima del pagamento del saldo finale.

La Cassa Edile/Edilcassa è tenuta a rilasciare l’attestazione entro dieci giorni dalla richiesta, sulla base dei dati dichiarati e delle verifiche effettuate.

Terza fase: il confronto con le percentuali minime di manodopera

Nella fase istruttoria, la Cassa Edile confronta:

Tali percentuali sono contenute nella tabella allegata all’Accordo collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore edile.

Qualora il costo della manodopera risulti coerente con i parametri stabiliti, viene rilasciato il Durc di congruità.

Esiti della verifica e margine di tolleranza del 5%

La verifica di congruità può concludersi:

Il sistema prevede un margine di tolleranza pari al 5%:

Conseguenze della mancata regolarizzazione

In caso di mancata regolarizzazione entro i termini, la Cassa Edile procede:

Si tratta di conseguenze particolarmente rilevanti, che incidono direttamente sulla capacità dell’impresa di operare nel mercato degli appalti pubblici.

Assenza di deroghe e responsabilità dell’appaltatore principale

Il Comunicato ANAC chiarisce che la normativa non prevede alcuna deroga:

Anche nei casi in cui la stazione appaltante proceda al pagamento diretto dei subappaltatori, permane l’obbligo di acquisire il Durc di congruità riferito all’appaltatore principale.

È infatti l’impresa affidataria il soggetto responsabile:

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