Con comunicato del Presidente pubblicato il 5 febbraio 2026 sul sito istituzionale dell’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso note le indicazioni operative rivolte alle stazioni appaltanti in merito alla corretta applicazione del decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021, relativo alla verifica di congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici di lavori edili.
Il documento, approvato dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 17 dicembre 2025, interviene per chiarire ambito di applicazione, modalità di controllo e responsabilità dei soggetti coinvolti, rafforzando il ruolo del DURC di congruità come strumento centrale di legalità, trasparenza e contrasto al lavoro irregolare nel settore delle costruzioni.
La verifica di congruità dell’incidenza dei costi della manodopera rappresenta un adempimento obbligatorio per tutti gli appalti pubblici di lavori nel settore edile, indipendentemente dall’importo dell’affidamento.
Tale obbligo discende dal decreto ministeriale n. 143/2021, che ha introdotto il DURC di congruità con l’obiettivo di:
garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
contrastare il lavoro irregolare e sommerso;
prevenire fenomeni di dumping contrattuale e concorrenza sleale.
Il DURC di congruità si affianca al DURC tradizionale e costituisce una condizione essenziale per il pagamento del saldo finale dei lavori.
Il controllo di congruità è demandato alla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente, che opera attraverso il sistema informatico messo a disposizione dalla CNCE tramite il portale Edilconnect.
Il procedimento si articola in una sequenza strutturata di fasi, che consente di monitorare l’intero ciclo del cantiere, dalla sua apertura fino alla conclusione dei lavori.
La procedura prende avvio con la Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL), che deve essere trasmessa dall’impresa affidataria principale alla Cassa Edile competente.
Attraverso Edilconnect, l’impresa comunica:
il valore complessivo dell’opera;
il valore dei lavori edili previsti;
i dati della committenza;
l’elenco delle imprese subappaltatrici e sub-affidatarie eventualmente coinvolte.
L’inserimento corretto e completo dei dati di cantiere costituisce un preciso onere in capo all’appaltatore principale.
Il portale Edilconnect consente di presentare la richiesta di certificazione di congruità, che può essere avanzata:
dal committente, oppure
dall’impresa affidataria.
La richiesta deve avvenire in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori (SAL) e prima del pagamento del saldo finale.
La Cassa Edile/Edilcassa è tenuta a rilasciare l’attestazione entro dieci giorni dalla richiesta, sulla base dei dati dichiarati e delle verifiche effettuate.
Nella fase istruttoria, la Cassa Edile confronta:
il costo del lavoro dichiarato dall’impresa;
le percentuali minime di incidenza della manodopera previste per la specifica tipologia di lavori.
Tali percentuali sono contenute nella tabella allegata all’Accordo collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore edile.
Qualora il costo della manodopera risulti coerente con i parametri stabiliti, viene rilasciato il Durc di congruità.
La verifica di congruità può concludersi:
con esito positivo, e conseguente rilascio dell’attestazione;
con esito negativo, in presenza di uno scostamento rispetto ai valori minimi.
Il sistema prevede un margine di tolleranza pari al 5%:
se la differenza è inferiore o pari al 5%, il Durc di congruità può essere comunque rilasciato, previa dichiarazione del Direttore dei Lavori che giustifichi le ragioni dello scostamento;
se lo scostamento supera il 5%, l’impresa dispone di 15 giorni per regolarizzare la propria posizione, versando il costo della manodopera mancante.
In caso di mancata regolarizzazione entro i termini, la Cassa Edile procede:
all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari;
al blocco del saldo finale dei lavori, che non potrà essere corrisposto.
Si tratta di conseguenze particolarmente rilevanti, che incidono direttamente sulla capacità dell’impresa di operare nel mercato degli appalti pubblici.
Il Comunicato ANAC chiarisce che la normativa non prevede alcuna deroga:
né in relazione ai soggetti legittimati a richiedere il Durc di congruità;
né con riferimento al momento temporale della richiesta.
Anche nei casi in cui la stazione appaltante proceda al pagamento diretto dei subappaltatori, permane l’obbligo di acquisire il Durc di congruità riferito all’appaltatore principale.
È infatti l’impresa affidataria il soggetto responsabile:
dell’inserimento dei dati di cantiere;
dell’indicazione di tutte le imprese coinvolte;
della richiesta di rilascio del Durc di congruità.
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