Conservazione dati telefonici e telematici. Si torna alle regole previgenti

Pubblicato il 04 luglio 2017

A partire dal 1° luglio 2017 non sono più operativi i termini per la conservazione obbligatoria dei dati di traffico telefonico o telematico eccezionalmente fissati con Decreto legge n. 7/2015 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo).

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 4bis di quest’ultimo provvedimento, i dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, nonché quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, erano conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del Codice privacy, fino al 30 giugno 2017, per le finalità di accertamento e di repressione dei reati di mafia o terrorismo.

Tornano, in definitiva, operative le previsioni del Codice della privacy ai sensi delle quali i dati del traffico telefonico vanno conservati per 24 mesi dalla comunicazione mentre i dati telematici per un anno.

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