Conservazione documenti fiscali Previsto un termine unico

Pubblicato il 06 aprile 2017

Presenziando al Forum della Conservazione, organizzato da Agid il 5 aprile 2017, Carmelo Piancaldini dell’agenzia delle Entrate e co-coordinatore del Forum italiano sulla fatturazione elettronica e sull’eprocurement ha fornito anticipazioni sul termine di conservazione dei documenti fiscali e sulla valenza delle fatture trasmesse con SdI.

Il Forum della Conservazione si pone l’obiettivo di diffondere un’adeguata informativa sulla conservazione dei documenti informatici.

Termine unico di conservazione

Le Entrate hanno reso noto che a breve sarà emanata una risoluzione contenente le indicazioni relative al termine unico di conservazione dei documenti fiscali coincidente con il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

L’unificazione del termine è importante per quei operatori che, in seguito alla nuova data di presentazione della dichiarazione Iva (28 febbraio per il 2017 e 30 aprile per il 2018), rispetto al termine del 30 settembre previsto per la dichiarazione dei redditi, si sarebbero trovati a completare la conservazione elettronica dei registri Iva e delle fatture entro maggio e poi ripetere l’adempimento a fine dicembre per quanto concerne i documenti legati alla dichiarazione dei redditi.

Pertanto la diversità dei termini di presentazione delle dichiarazioni Iva e redditi è stata tenuta in considerazione dalla Direzione centrale Normativa delle Entrate che, quindi, per evitare doppioni di adempimenti a carico dei contribuenti, ha ritenuto di uniformare il termine fissandolo entro 3 mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture

Con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture, al Forum è stato specificato che l’obbligo va ritenuto assolto nel momento in cui le fatture elettroniche e documenti transitano tramite SdI e vengono memorizzati dalle Entrate.

Si chiarisce che tale modalità di conservazione elettronica ha validità a fini tributari e non civilistici.

Si ricorda che, per tutti i sistemi di conservazione, scadono l’11 aprile 2017 i termini per l’adeguamento alla regole tecniche previste dal Dpcm 3 dicembre 2013 e non vi sarà nessun slittamento della data.

 

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