Considerazioni del Garante privacy sul Ddl di Bilancio 2020

Pubblicato il 20 novembre 2019

Il Garante per la protezione dei dati personali, durante l’audizione in Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, ha espresso le proprie considerazioni sul testo del Ddl di Bilancio 2020, nelle parti che coinvolgono le disposizioni riguardanti i dati personali dei cittadini.

Garante privacy sul Ddl di Bilancio 2020. Contrasto dell'evasione fiscale

Ad essere analizzato è, in particolare, l’articolo 86, comma 1, contenente riferimenti a dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari e sui quali l'Agenzia delle Entrate - previa pseudonimizzazione – è ammessa ad avvalersi di tecnologie, elaborazioni e interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, per elaborare criteri di rischio utili a far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

Sarebbe utile, sostiene il Garante, che nella disposizione fosse inserito un richiamo all'art. 22, par.2, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, nella parte in cui impone di introdurre misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Ciò potrebbe essere effettuato anche facendo rinvio a disposizioni attuative della stessa Agenzia delle Entrate che prevedano apposite misure di sicurezza, controlli sulla qualità dei dati e sulle elaborazioni logiche, nonché cautele relative al trattamento automatizzato, così da ridurre i rischi per gli interessati, con particolare riguardo ad erronee rappresentazioni della capacità contributiva.

Circa il ricorso alla pseudonimizzazione, il Garante afferma che ciò non costituisce una garanzia della protezione del contribuente. Infatti:

Garante privacy sul Ddl di Bilancio 2020. Limitazione dei diritti degli interessati

Sotto esame anche il comma 2 dell’articolo 86, dedicato agli interessi tutelati dalle norme sulla prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale che vengono eretti come presupposti che consentono di limitare o escludere l'esercizio dei diritti dell'interessato, riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dati personali.

Si sottolinea come la norma preveda una generale limitazione dei diritti esercitabili dal cittadino in ogni procedimento, anche amministrativo, riguardante in modo generico la materia della prevenzione e del contrasto dell'evasione fiscale, escludendo anche la possibilità di proporre un reclamo al Garante.

Tale preclusione contrasta con lo Statuto dei diritti del contribuente, che vede nel diritto d'accesso alle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria, il cardine per la correttezza dei rapporti con il contribuente.

E’ messa, quindi, in dubbio, la funzionalità ed efficacia della norma anche in considerazione del fatto che le limitazioni dei diritti dell'interessato sono ammesse se questi determinano un pregiudizio effettivo e concreto alle esigenze pubbliche perseguite.

Si rende necessario – afferma il Garante – modificare la disposizione e circoscrivere la portata delle limitazioni previste per rendere la norma conforme al Regolamento privacy ed alla Costituzione.

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