Consolidato con nuovi limiti Oic

Pubblicato il 21 maggio 2007

Il comitato esecutivo dell’Organismo contabile (in acronimo “Oic”) vara un testo per l’attuazione della direttiva 51/03, che contiene correzioni in linea con l’Europa per il bilancio consolidato. I cambiamenti proposti riguardano le regole del Dlgs 127/91, in specifico quelle che pianificano l’area di consolidamento e, appunto, il bilancio consolidato, la cui disciplina non è stata “trasferita” nel Codice civile restando ospitata nel dlgs. Il decreto legislativo 32 di quest’anno, attuativo della “porzione” obbligatoria della direttiva 51/03, ha modificato alcuni tra quegli articoli, ossia i dettati inerenti la redazione della relazione sulla gestione e della relazione del revisore. Le modifiche proposte riguardano, perciò, l’attuazione dell’altra “porzione”, quella facoltativa, della direttiva comunitaria. Le novità sostanziali dell’elaborato si riferiscono ai casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con l’innalzamento dei limiti previsti per l’esonero (riferiti all’attivo di stato patrimoniale nonché ai ricavi) del 20 per cento in caso di calcolo al lordo dei rapporti infragruppo. La soluzione evita di tener conto dell’attivo e dei ricavi al netto dei rapporti infragruppo, conteggio che presenterebbe l’inconveniente di obbligare al calcolo da “consolidamento” per accertare di non essere tenuti alla redazione del consolidato. L’esonero non è applicabile se la controllante o una delle controllate ha emesso titoli quotati in un mercato regolamentato. Quanto alle cause di esclusione dal consolidamento, il documento propone la sola correzione che investe le società controllate di cui è prevista l’alienazione, purché avvenga entro 12 mesi dal termine dell’esercizio, per evitare l’eccessiva discrezionalità nell’esclusione dal consolidamento.

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