Consolidato fiscale, i minori costi deducibili si compensano reciprocamente con i minori ricavi

Pubblicato il 06 aprile 2010

La Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia, sezione IV, con la sentenza dell’8 marzo 2010 n. 45, interviene su un caso di distribuzione dei costi infragruppo che vede contrapposte da una parte l’agenzia delle Entrate e dall’altra una società interna ad un gruppo.

L’Agenzia aveva sostenuto che i costi sopportati dalla capogruppo e poi riaddebitati pro quota alle società controllate operative non erano deducibili dal reddito imponibile Ires, a causa della mancanza del requisito di inerenza. Ciò ha legittimato l’avviso di accertamento da parte dell’ufficio territorialmente competente nei confronti dalla capogruppo, per riliquidare l’imposta dovuta e le sanzioni connesse.

Di diverso avviso è la Ctp di Reggio Emilia che, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che, in materia di deducibilità dei costi tra società facenti parte di uno stesso gruppo che ha optato per il consolidato, l'Amministrazione finanziaria non può disconoscere i costi senza tenere in considerazione la riduzione del reddito imponibile della holding. Pertanto, in presenza di tassazione di gruppo, i minori costi deducibili si compensano reciprocamente con i minori ricavi, lasciando il reddito della capogruppo immodificato. Ne deriva che non sussiste nel caso di specie alcun danno per l'Erario.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy