Consolidato fiscale, i minori costi deducibili si compensano reciprocamente con i minori ricavi

Pubblicato il 06 aprile 2010

La Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia, sezione IV, con la sentenza dell’8 marzo 2010 n. 45, interviene su un caso di distribuzione dei costi infragruppo che vede contrapposte da una parte l’agenzia delle Entrate e dall’altra una società interna ad un gruppo.

L’Agenzia aveva sostenuto che i costi sopportati dalla capogruppo e poi riaddebitati pro quota alle società controllate operative non erano deducibili dal reddito imponibile Ires, a causa della mancanza del requisito di inerenza. Ciò ha legittimato l’avviso di accertamento da parte dell’ufficio territorialmente competente nei confronti dalla capogruppo, per riliquidare l’imposta dovuta e le sanzioni connesse.

Di diverso avviso è la Ctp di Reggio Emilia che, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che, in materia di deducibilità dei costi tra società facenti parte di uno stesso gruppo che ha optato per il consolidato, l'Amministrazione finanziaria non può disconoscere i costi senza tenere in considerazione la riduzione del reddito imponibile della holding. Pertanto, in presenza di tassazione di gruppo, i minori costi deducibili si compensano reciprocamente con i minori ricavi, lasciando il reddito della capogruppo immodificato. Ne deriva che non sussiste nel caso di specie alcun danno per l'Erario.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Anac: piano nazionale anticorruzione consultabile fino al 30 settembre

21/08/2025

Conto Termico 3.0: novità 2025

21/08/2025

Contributo dovuto dai mediatori assicurativi, anno 2025

21/08/2025

Nuovo sportello per il Fondo transizione industriale: al via dal 17 settembre

21/08/2025

Controlli troppo invasivi sul dipendente malato? Licenziamento nullo

21/08/2025

Ritardi nei lavori: somme aggiuntive soggette a IVA

21/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy