Consulenza sporadica senza studi di settore

Pubblicato il 08 novembre 2012 La Corte di cassazione, con sentenza n. 19223 del 7 novembre 2012, nel respingere il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, chiarisce che in caso di prestazione di sole consulenze occasionali al professionista non possono essere applicate le presunzioni da studi di settore. Nel caso di specie, un consulente agronomo svolgeva la sola attività legata a pochi mandati conferiti dall'autorità giudiziaria.

La Corte ribadisce che la procedura di accertamento induttivo basata sull'applicazione di parametri o studi di settore, “costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ...ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente”.

Nell'atto di accertamento non basta indicare lo scostamento, ma si deve dimostrazione l'applicabilità in concreto del parametro prescelto e con le ragioni per le quali non sono state prese in considerazione le “prove” (sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dall'ambito degli studi e la situazione economica dell’azienda nel periodo in esame) fornite dal contribuente.
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