Contributo straordinario energetico: giustificata l'indeducibilità IRES

Pubblicato il 03 dicembre 2025

Con la sentenza n. 180, depositata il 2 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha respinto le censure riguardanti la mancata deducibilità dall’IRES del contributo solidaristico straordinario introdotto per fronteggiare l’emergenza dei costi energetici (art. 37, comma 7, del DL 21/2022). Secondo la Corte, la decisione del legislatore non può considerarsi irragionevole, poiché inserita in un quadro eccezionale di necessità finanziarie connesse alla crisi energetica e, dunque, sorretta da adeguate finalità pubbliche.

La Consulta chiarisce inoltre che la questione non è assimilabile al caso esaminato con la sentenza n. 262/2020 in materia di IRES e costi fiscalmente inerenti: nel contributo straordinario non si riscontrano distorsioni rilevanti né disparità sostanziali, anche perché – sul piano del gettito – l’effetto della non deducibilità è sostanzialmente paragonabile a quello che si sarebbe avuto aumentando l’aliquota e prevedendo poi una deducibilità nell’anno successivo.

Dunque la Consulta valuta la legittimità dell'art. 37 del DL 21 marzo 2022, n. 21 (contributo straordinario sugli extra-profitti delle imprese energetiche).

Le contestazioni sul divieto di dedurre il contributo straordinario dall’Ires

Nel primo giudizio, promosso dalla Corte di giustizia tributaria di Cagliari, l’attenzione è puntata sulla norma che vieta di dedurre dall’IRES il contributo straordinario introdotto nel 2022 per contrastare gli extra-profitti delle imprese energetiche.

Secondo il giudice rimettente, questo divieto sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e capacità contributiva: poiché il contributo rappresenta un costo inerente all’attività d’impresa, impedirne la deduzione altererebbe la coerenza complessiva dell’imposizione sul reddito. La CGT richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare la sentenza n. 262/2020, secondo cui il legislatore, una volta scelto il criterio del reddito netto come base imponibile, non può escludere arbitrariamente la deducibilità di oneri effettivi. Inoltre, la non deducibilità rischierebbe di produrre una sorta di doppia imposizione, dato che l’impresa subirebbe sia il contributo sia un’imposta sul reddito che non tiene conto di tale esborso.

Nel secondo giudizio, avviato dalla Corte di giustizia tributaria di Roma, vengono sollevate contestazioni più ampie sull’intero impianto del contributo straordinario. Il giudice ritiene che, nel caso concreto esaminato, il tributo abbia avuto effetti talmente gravosi da erodere quasi totalmente il patrimonio e il reddito dell’impresa, producendo un risultato paragonabile a un effetto confiscatorio. Tale esito – sostiene il rimettente – violerebbe il principio di capacità contributiva, quello di uguaglianza e anche il diritto di proprietà, alla luce sia della Costituzione sia della giurisprudenza europea.

Oltre all’aspetto quantitativo, la CGT Roma contesta anche il meccanismo di calcolo: il contributo prende come riferimento periodi temporali prefissati (ottobre 2020–aprile 2021 e ottobre 2021–aprile 2022), senza considerare che alcune società, come quella coinvolta nel giudizio, avevano iniziato l’attività solo nel corso del primo periodo. Questo – a parere del giudice – genera un confronto tra grandezze non omogenee, che porta a un risultato artificioso e penalizzante.

Indeducibilità del contributo straordinario è misura eccezionale: no violazione dei principi costituzionali

Nel valutare le censure proposte dalla Corte di giustizia tributaria di Cagliari, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 180 del 2 dicembre 2025,  parte da un dato fondamentale: il contributo straordinario introdotto nel 2022 è stato concepito come misura eccezionale, legata a una circostanza del tutto straordinaria, ossia la crisi energetica generata dall'invasione russa dell'Ucraina. In un contesto così anomalo, caratterizzato da un incremento improvviso e non fisiologico dei profitti di alcuni operatori del settore energetico, il legislatore ha ritenuto necessario introdurre un prelievo una tantum per finanziare interventi urgenti e solidaristici a favore di imprese e consumatori.

Muovendo da questa premessa, la Corte riconosce che, in linea generale, se il legislatore sceglie di tassare il reddito d'impresa sulla base del reddito “netto”, deve garantire che i costi inerenti, compresi i costi fiscali, siano deducibili: così affermato nella sentenza n. 262 del 2020. Tuttavia, precisa subito che questo principio non esclude la possibilità di introdurre eccezioni motivate da esigenze fiscali e di finanza pubblica. Non esiste dunque un divieto assoluto per il legislatore di rendere indeducibile un costo, purché questa scelta abbia una ragionevolezza propria e risponda a un interesse pubblico concreto.

E nel caso del contributo straordinario, secondo la Corte, queste condizioni sono pienamente soddisfatte. L’indeducibilità non appare infatti irragionevole né sproporzionata, perché il prelievo è stato introdotto con finalità contingenti e delimitate nel tempo, per sostenere una situazione di emergenza senza alterare in modo permanente la struttura dell’IRES. Inoltre, il contributo colpisce una particolare forma di capacità contributiva “eccezionale”, generata dall’aumento imprevedibile dei prezzi energetici, non riconducibile alle ordinarie dinamiche imprenditoriali.

La Corte osserva anche che la mancata deducibilità non crea distorsioni significative né discriminazioni tra operatori, a differenza del caso esaminato nella sentenza n. 262/2020 sull’IMU ai fini IRES. Qui non si verificano differenze di trattamento tra imprese che adottano modelli operativi differenti, né si compromette la coerenza complessiva del sistema di tassazione del reddito d'impresa. Anzi, la Corte sottolinea che, se il legislatore avesse aumentato l’aliquota del contributo per poi consentirne la deduzione l’anno successivo, l’impatto sul gettito sarebbe stato sostanzialmente identico: segno che la scelta tecnica adottata non altera il senso e la funzione dell’imposizione.

Per questi motivi, la Corte conclude che l’indeducibilità del contributo straordinario non viola i principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva. Non si configura, inoltre, alcuna doppia imposizione, perché IRES e contributo straordinario hanno presupposti e funzioni diverse.

Tributo legittimo

Nel valutare le contestazioni sollevate dalla CGT di Roma, la Corte costituzionale riconosce innanzitutto che il giudice rimettente descrive una situazione particolarmente critica: nel caso concreto, il contributo straordinario avrebbe inciso in modo così marcato sulle risorse della società da azzerarne quasi totalmente patrimonio, risultato operativo e utili. Tuttavia, pur prendendo atto della gravità della circostanza, la Corte chiarisce che questo dato non basta, di per sé, a mettere in discussione la legittimità del tributo.

La Corte ribadisce infatti un principio essenziale: nel nostro ordinamento, il controllo sui tributi deve essere svolto alla luce degli articoli 3 e 53 della Costituzione, cioè verificando che l’imposizione sia ragionevole, non arbitraria e proporzionata rispetto all’indice di capacità contributiva prescelto dal legislatore. Non può invece essere invocato l’articolo 42 sulla tutela della proprietà, che non è la sede corretta per valutare la legittimità di un prelievo fiscale.

Inoltre, la Corte sottolinea che gli elementi economici richiamati dal rimettente (reddito, patrimonio, utili) non rappresentano il presupposto dell’imposta, che è invece ancorata alla variazione del saldo IVA tra operazioni attive e passive: una grandezza diversa, scelta dal legislatore in un contesto straordinario.

Assenza di effetto confiscatorio

Pur escludendo quindi che si tratti di un tributo confiscatorio, la Corte non ignora il tema sollevato: nota che, in situazioni ordinarie, sarebbe opportuno che tributi straordinari di questo tipo prevedessero una soglia massima di prelievo, proprio per evitare effetti eccessivi. Infatti, osserva che il legislatore ha introdotto un limite percentuale in un successivo contributo di solidarietà del 2022 e persino in altri interventi fiscali analoghi (come l’imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari).

Tuttavia, nel caso del contributo del 2022, la mancanza di questa soglia non è sufficiente a renderlo incostituzionale: la Corte richiama nuovamente il carattere del tutto eccezionale del contesto in cui il tributo è stato concepito, legato alla crisi energetica e alla necessità di intervenire con rapidità. In questo scenario, pur riconoscendo alcuni profili strutturalmente “critici”, la Corte ritiene che l’imposta rimanga comunque entro i limiti della ragionevolezza costituzionale.

Margine di discrezionalità degli Stati

La Corte costituzionale affronta poi la presunta violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale CEDU, ricordando che la giurisprudenza europea attribuisce agli Stati un ampio margine di discrezionalità in materia fiscale. I casi citati dal giudice rimettente non risultano pertinenti: riguardavano situazioni molto diverse, come aliquote eccezionalmente elevate dirette a colpire redditi personali o maggiorazioni prive di reale giustificazione.

Nel caso in esame, invece, non si tratta di compromettere la “sussistenza economica” di un individuo, bensì di effetti negativi derivanti da una congiuntura aziendale particolare, su cui operava un meccanismo impositivo straordinario ma finalizzato a un obiettivo pubblico urgente.

Sulla retroattività del tributo

La Corte, nella sentenza n. 180/2025, respinge anche la censura di retroattività: il fatto che la base imponibile utilizzi dati relativi a periodi precedenti non significa che il contributo colpisca una ricchezza ormai “passata”.

La manifestazione di capacità contributiva resta infatti collocata nel 2022, anno in cui si è verificato l’aumento degli extraprofitti e in cui è avvenuto il versamento. I dati precedenti servono solo come parametro di confronto, non come oggetto dell’imposizione.

Calcolo del contributo per le imprese neo-costituite

La Corte affronta anche il caso delle imprese neo-costituite, come quella coinvolta nel giudizio, che hanno iniziato la propria attività durante il periodo di riferimento del contributo straordinario. Il giudice rimettente ha sollevato la preoccupazione che il sistema di calcolo del contributo, basato sul confronto tra i periodi di ottobre 2020-aprile 2021 e ottobre 2021-aprile 2022, fosse distorto e penalizzante per le nuove imprese.

La Corte costituzionale, pur riconoscendo il problema, fornisce una soluzione che garantisce coerenza e giustizia:

Questo significa che, invece di basarsi sulla data di emissione della prima fattura attiva, si considera l'avvio delle operazioni che riguardano l'acquisto di beni e servizi, segnando così l'effettivo inizio dell’attività economica.

Questa interpretazione permette di rendere il confronto tra i periodi omogeneo e più equo, in modo da evitare distorsioni nel calcolo del contributo per le nuove imprese, che potrebbero trovarsi svantaggiate dal sistema originario, che non tiene conto della fase di avvio dell’attività.

Sintesi

La pronuncia della Corte costituzionale 180/2025 in sintesi.

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