Consulta: illegittima la disposizione sulle assunzioni della Legge regionale Puglia sulla Sanità

Pubblicato il 25 novembre 2010 La Corte costituzionale, con sentenza n. 333 depositata lo scorso 24 novembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della Legge della Regione Puglia n. 27 del 27 novembre 2009, sul Servizio sanitario regionale nella parte in cui si prevede che le nuove assunzioni siano supportate dalla messa a disposizione a livello regionale dei minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010.

Per la Consulta, la disposizione impugnata non rispetterebbe i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall’articolo 1, comma 565, della legge n. 296/2006, e dall’articolo 2, comma 71, della legge n. 191/2009 ai sensi dei quali gli enti del servizio sanitario concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, adottando le misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento per ciascuno degli anni ivi considerati.
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