Reati Iva. Consulta: inapplicabile la “regola Taricco” sulla prescrizione

Pubblicato il 11 aprile 2018

“I giudici non sono tenuti ad applicare la “regola Taricco” sul calcolo della prescrizione, stabilita dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza dell’8 settembre 2015 per i reati in materia di Iva. Pertanto, anche per questi reati, rimangono applicabili gli articoli 160, ultimo comma, e 161 del Codice penale”.

Così si è espressa la Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio il 10 aprile 2018.

Nel comunicato emanato, la Consulta ha reso noto di aver dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione e dalla Corte d'appello di Milano sul presupposto che la sentenza Taricco del 2015 fosse senz'altro applicabile nei giudizi in corso, in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale e, soprattutto, con il principio di legalità in materia penale di cui all’articolo 25 della Costituzione.

Da ricordare che con tale sentenza, la Corte di Giustizia Ue aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione europea la normativa italiana sulla prescrizione dei reati che riguardano le frodi IVA. In particolare, la normativa nazionale era stata bocciata con riferimento ai termini di sospensione, ritenendo che quest’ultima potesse pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri, dal momento che ostacola la possibilità di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea.

Infondate le questioni di legittimità sollevate sulla norma italiana

Ora, la Corte Costituzionale si esprime sulla questione dell’applicabilità della “regola Taricco”, che impone la prescrizione lunga sui reati in materia di Iva.

La Consulta ritiene che oggi sono venuti meno i presupposti di possibile incostituzionalità avanzati dalla Cassazione e dalla Corte d’appello milanese.

Infatti, secondo la Consulta, il presupposto di applicabilità immediata è da considerarsi caduto con la sentenza “Taricco bis” del 5 dicembre 2017, in base alla quale l’articolo 325 TFUE (come interpretato dalla Corte di Giustizia nel 2015) non è applicabile né ai fatti anteriori all’8 settembre 2015 (e dunque nei giudizi a quibus) né quando il giudice nazionale ravvisi un contrasto con il principio di legalità in materia penale.

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