Consulta: Limiti di spesa alle regioni come principi generali

Pubblicato il 05 giugno 2012 Con sentenza n. 139 depositata il 4 giugno 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate una serie di questioni di legittimità sollevate da varie regioni rispetto all’articolo 6 del Decreto legge n. 78/2010 contenente “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, poi convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010; la norma contestata è quella che individua i limiti di spesa delle amministrazioni statali e, in generali, diversi tagli per i costi delle Regioni come quello relativo alla riduzione dei gettoni di presenza, ai limiti al numero dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, agli incarichi di consulenza, alle pubbliche relazioni, ai convegni, alle mostre e pubblicità alla stretta su rimborsi chilometrici, ai buoni taxi e alle indennità di missione.

Secondo la Consulta, in particolare, le prescrizioni dell’articolo 6 opererebbero non in via diretta ma come disposizioni di principio anche con riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali. In ogni caso, i vincoli imposti possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali in quanto stabiliscono un limite complessivo, permettendo in ogni caso che gli enti mantengano una ampia libertà di allocazione delle risorse da destinare ad i diversi ambiti e obiettivi di spesa.
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