Consulta: ok al deposito, a pena di inammissibilità, dell'appello in segreteria

Pubblicato il 21 gennaio 2011 Con sentenza n. 17, depositata lo scorso 20 gennaio 2011, la Corte costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna con riferimento all'articolo 53, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo n. 546/1992 contenente “Disposizioni sul processo tributario”, per asserita violazione dello stesso rispetto agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che qualora il ricorso tributario non venga notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

In particolare, la questione posta con riferimento all'articolo 2 della Costituzione è stata dichiarata inammissibile in considerazione del fatto che il giudice a quo aveva omesso di indicare i motivi per i quali la disposizione censurata sarebbe in contrasto con l'articolo citato, “essendosi limitato ad indicare il detto parametro, senza svolgere alcuna argomentazione al riguardo”.

Con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, invece, la questione è stata ritenuta non fondata; per la Consulta, in particolare, non è irragionevole che il legislatore “abbia posto a carico dell’appellante l’onere di depositare copia dell’atto di impugnazione a pena di inammissibilità”. Così facendo, infatti, viene perseguito il duplice obiettivo, da un lato, “di non gravare la segreteria del giudice di appello di compiti informativi necessariamente intempestivi ed organizzativamente onerosi” e, dall’altro, “di assicurare la tempestività e la completezza della comunicazione dell’interposta impugnazione, imponendo allo stesso appellante, che abbia proposto appello senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario, di effettuare tale comunicazione”.
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