La Corte costituzionale, con la sentenza n. 85 depositata il 19 maggio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all’art. 2946 c.c., nella parte in cui, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualificato come “diritto vivente”, il termine ordinario di prescrizione decennale trova applicazione anche ai crediti tributari erariali.
La pronuncia affronta il tema dell’individuazione del termine prescrizionale applicabile ai tributi erariali, soffermandosi sul rapporto tra natura dell’obbligazione tributaria, disciplina della prescrizione e parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione.
La decisione si colloca nel solco dell’orientamento consolidato della Corte di cassazione in materia di riscossione dei crediti relativi a IRPEF, IVA e IRES, richiamando in particolare i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016.
La controversia nasce dall’impugnazione di un atto di intimazione di pagamento notificato a un contribuente il 4 agosto 2022 per la riscossione di tributi erariali. Il contribuente sosteneva l’intervenuta prescrizione del credito, poiché il precedente atto della procedura esattoriale era stato notificato il 7 aprile 2011.
La questione si è concentrata sul decorso del termine prescrizionale e sulla sospensione dei termini prevista durante l’emergenza pandemica COVID-19, introdotta dalla normativa emergenziale del 2020 e del 2021.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto appello sostenendo che la sospensione pandemica impedisse il maturare della prescrizione.
La Corte di giustizia tributaria del Lazio ha quindi sollevato dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 2946 c.c., disposizione che prevede il termine ordinario di prescrizione decennale per i diritti per i quali la legge non stabilisce una diversa disciplina.
Secondo il giudice rimettente, ai tributi erariali avrebbe potuto applicarsi il termine quinquennale previsto per IMU, sanzioni tributarie e crediti previdenziali.
La Corte di giustizia tributaria del Lazio ha ipotizzato una violazione del principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 della Costituzione, evidenziando la differenza tra la prescrizione decennale dei tributi erariali e quella quinquennale applicabile all’IMU.
Secondo il giudice rimettente, tale disciplina avrebbe determinato un trattamento privilegiato a favore dell’amministrazione finanziaria statale.
Le questioni hanno riguardato anche il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare, il giudice ha richiamato la digitalizzazione delle notifiche tramite PEC, sostenendo che la rapidità degli strumenti telematici renderebbe irragionevole il termine prescrizionale decennale rispetto ad altri termini tributari più brevi.
Le censure hanno inoltre coinvolto il rapporto tra termini di prescrizione, termini decadenziali e altri termini previsti nell’ordinamento tributario.
La Corte rimettente ha inoltre richiamato l’art. 111 Cost., sostenendo che anche il procedimento di riscossione dovrebbe rispettare il principio di ragionevole durata, pur nella distinzione tra processo e prescrizione.
Ebbene, la Corte costituzionale ha escluso la violazione dell’art. 3 Cost., chiarendo che tributi erariali e IMU appartengono a categorie giuridiche differenti.
Secondo la sentenza, le situazioni poste a confronto non risultano omogenee, poiché IRPEF, IVA e IRES derivano da obbligazioni autonome riferite ai singoli periodi d’imposta, mentre l’IMU costituisce un tributo periodico.
La Consulta, sul punto, ha inoltre richiamato il consolidato orientamento della Corte di cassazione, espresso anche dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016, secondo cui i crediti tributari erariali non rientrano tra le obbligazioni periodiche previste dall’art. 2948, n. 4, c.c.
La Corte, in ogni caso, ha ribadito che la disciplina della prescrizione rientra nella discrezionalità del legislatore, chiamato a bilanciare l’interesse dell’Erario alla riscossione con la tutela dell’affidamento del contribuente.
Per questo motivo, i tempi tecnici delle notifiche telematiche non incidono sulla legittimità del termine decennale.
La Consulta ha inoltre precisato che il confronto con termini decadenziali o con altri termini previsti in differenti settori dell’ordinamento non è sufficiente per dimostrare l’irragionevolezza della disciplina censurata.
La Consulta ha escluso, a seguire, l’applicabilità dell’art. 111 Cost., precisando che la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale e non una disposizione di natura processuale.
La sentenza n. 85/2026 conferma l’applicazione della prescrizione decennale ai crediti relativi a IRPEF, IVA, IRES e agli altri tributi erariali, rafforzando il consolidato orientamento della Corte di cassazione in materia di riscossione fiscale.
La Corte costituzionale ha confermato che la prescrizione decennale continua ad applicarsi ai tributi erariali.
Secondo la sentenza, la natura del credito tributario rappresenta l’elemento decisivo per distinguere i tributi erariali dalle obbligazioni periodiche soggette a prescrizione quinquennale.
La decisione rafforza il “diritto vivente” della Corte di cassazione e chiarisce il rapporto tra prescrizione e principi costituzionali, consolidando la distinzione tra crediti tributari erariali e tributi locali.
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