Consulta: solo il giudice può vietare l'uso del telefonino

Pubblicato il 13 gennaio 2023

Secondo la Corte costituzionale, solo l'autorità giudiziaria, e non il questore, può disporre il divieto di possesso o uso del cellulare.

Con sentenza n. 2 del 12 gennaio 2023, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del Codice antimafia nella parte in cui - sul presupposto che il telefono cellulare rientra tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente - consente al questore di vietarne, in tutto o in parte, il possesso e l’utilizzo alle persone già condannate per delitti non colposi, e abitualmente dedite, per la loro condotta, alla commissione di reati.

La declaratoria di incostituzionalità è stata pronunciata in riferimento all'art. 15 della Costituzione che definisce la libertà di comunicazione come inviolabile.

Per la Corte, anche al questore può spettare la titolarità del potere di proporre che a un determinato soggetto sia imposto il divieto di possedere o utilizzare un telefono cellulare, ma non gli compete di adottare il provvedimento, in quanto è il richiamato articolo 15 Cost. a non consentirlo.

La decisione su tale misura di prevenzione, ciò posto, "non può che essere dell’autorità giudiziaria, con le procedure, le modalità e i tempi che compete al legislatore prevedere, nel rispetto della riserva di legge prevista dalla Costituzione".

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