Consulta su pensioni di elevato importo

Pubblicato il 12 luglio 2022

Si registra la pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell’aumento della durata da tre a cinque anni della decurtazione dei trattamenti di quiescenza di importo elevato (pensioni d’oro).

La questione è stata sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, in ordine all’art. 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di Bilancio 2019), in relazione all’intervento di decurtazione percentuale per un quinquennio dell’ammontare lordo annuo dei trattamenti previsti.

Su tale punto, l’ordinanza n. 172 dell’11 luglio 2022 della Consulta ne dichiara la manifesta inammissibilità, in quanto sulla questione sussiste precedente pronuncia (n. 234/2020) che ha ricondotto la decurtazione al triennio e, quindi, è sopravvenuta la carenza dell’oggetto della censura.

Tale sentenza, si ricorda, ha qualificato la decurtazione non come prelievo tributario ma come misura di solidarietà endoprevidenziale, poiché i risparmi di spesa che ne derivano non vanno a riempire il bilancio statale ma sono accantonati in fondi previdenziali.

Inoltre, il taglio sui trattamenti di quiescenza è mitigato dalla progressività delle aliquote sugli scaglioni eccedentari e dalla clausola di salvaguardia, la quale prevede che dall’applicazione del contributo di solidarietà non può mai derivare la riduzione della prestazione al di sotto dei 100.000 euro annui.

Inoltre il prelievo opera anche un riequilibrio intergenerazionale in quanto non incide sulle pensioni liquidate interamente in base ai contributi, di solito inferiori a quelle liquidate con il sistema retributivo o misto.

Per quanto riguarda le questioni sollevate sul prelievo forzoso a carico delle pensioni di importo elevato nel limite triennale, deve rilevarsi che il rimettente non ha offerto argomenti nuovi rispetto a quelli oggetto del giudizio precedente: pertanto devono essere dichiarate manifestamente infondate.

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