Consulta sul rinvio dell'esecuzione della pena per sovraffollamento:è il legislatore a dover intervenire

Pubblicato il 10 ottobre 2013 Con comunicato stampa del 9 ottobre 2013, la Corte costituzionale ha reso noto di aver rigettato le questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di Sorveglianza di Venezia e di Milano, e volte a consentire alla magistratura di sorveglianza il rinvio dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 147 del Codice penale nel caso di condizioni contrarie al senso di umanità per sovraffollamento carcerario. La Consulta, in particolare, ha ritenuto di non potendosi sostituire al legislatore in materia, esistendo, peraltro, “una pluralità di soluzioni al grave problema sollevato dai rimettenti”.

Nel caso di inerzia legislativa, tuttavia, - si legge nel testo del comunicato - la Corte si è riservata di adottare, in un eventuale successivo procedimento, “le necessarie decisioni dirette a far cessare l'esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità”.
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