Consulta sul rinvio dell'esecuzione della pena per sovraffollamento:è il legislatore a dover intervenire

Pubblicato il 10 ottobre 2013 Con comunicato stampa del 9 ottobre 2013, la Corte costituzionale ha reso noto di aver rigettato le questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di Sorveglianza di Venezia e di Milano, e volte a consentire alla magistratura di sorveglianza il rinvio dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 147 del Codice penale nel caso di condizioni contrarie al senso di umanità per sovraffollamento carcerario. La Consulta, in particolare, ha ritenuto di non potendosi sostituire al legislatore in materia, esistendo, peraltro, “una pluralità di soluzioni al grave problema sollevato dai rimettenti”.

Nel caso di inerzia legislativa, tuttavia, - si legge nel testo del comunicato - la Corte si è riservata di adottare, in un eventuale successivo procedimento, “le necessarie decisioni dirette a far cessare l'esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI 2026 in GU: guida alle novità di lavoro

24/03/2026

Fondo Forma.Temp e AIS 2026: requisiti, limiti e procedure di rimborso

24/03/2026

Semplificazioni e incentivi fiscali nella Legge annuale PMI

24/03/2026

Successioni e partecipazioni societarie: niente esenzione senza controllo effettivo

24/03/2026

Indennità di discontinuità 2026: domanda entro il 30 aprile, con nuovi requisiti

24/03/2026

Privacy negli studi professionali: guida CNDCEC e sistema PIMS

24/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy