Conta l’esito del procedimento per il raddoppio dei termini di accertamento

Pubblicato il 06 luglio 2010 La Ctp torinese, con sentenza n. 4/24/2010, ha chiarito che non raddoppiano i termini per l’accertamento fiscale in caso di archiviazione del reato tributario.

La regola, fissata dal Dl 223/06, del raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento in caso di reato tributario ha lo scopo di dare ai verificatori più tempo per acquisire le informazioni derivanti dal procedimento penale. Ma nel caso esaminato l’illecito penale era stato archiviato, dunque non era stata promossa azione penale.

Pertanto, la proroga dei termini non opera, non bastando per il raddoppio la sola comunicazione di notizia di reato. La sentenza sconfessa quanto detto nella circolare 54/E/2009 che asserisce che il raddoppio si realizza a prescindere dall’esito del procedimento penale e, quindi, anche in caso di archiviazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Formazione continua: welfare per aziende e lavoratori

25/07/2025

Alimentari industria Conflavoro. Rinnovo

25/07/2025

Lavoro subordinato sportivo: accordi collettivi da adeguare alla durata massima di 8 anni

25/07/2025

Bonus nuovi nati: 60 giorni in più per le domande

25/07/2025

Gratuito patrocinio: rigetto impugnabile con opposizione al giudice civile

25/07/2025

Malattia del professionista: sì alla sospensione fiscale. Vale la legge

25/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy