L'INPS, con la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, definisce i tratti distintivi dell’attività di creazione di contenuti digitali e individua il relativo inquadramento previdenziale.
L'INPS, con la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, innanzitutto chiarisce che, per attività di creazione di contenuti digitali, si intende l’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta e resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale. Si tratta di un'attività che si caratterizza principalmente per la presenza di un’attività creativa e di produzione di contenuti mediatici “virtuali” e della successiva messa a disposizione del pubblico attraverso piattaforme digitali.
L’attività dei content creator può essere svolta in forma amatoriale o professionale, non necessariamente a fronte di specifiche richieste di prestazione di servizi, associate al pagamento di un compenso, ma con l’obiettivo di generare un reddito attraverso diverse modalità di monetizzazione, tra cui:
remunerazione diretta dalla piattaforma tramite guadagni pubblicitari;
pagamenti da parte dei sostenitori tramite piattaforme di crowdfunding o sottoscrizioni;
sponsorizzazioni e vendita diretta di prodotti.
Questa attività si distingue per la presenza di un rapporto trilaterale o quadrilaterale tra il content creator, la piattaforma, le agenzie di intermediazione (media agency o talent agency) e il brand. Il modello contrattuale può variare a seconda della configurazione della collaborazione.
Al riguardo, l'INPS con la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, rileva le seguenti casistiche.
Il caso delle agenzie che si occupano unicamente di reperire il nominativo del content creator. In tale ipotesi, che attiene sostanzialmente ai grandi brand, le agenzie svolgono, pertanto, una pura attività di mediazione, mentre è l’azienda committente che provvede a stipulare autonomamente il contratto con il content creator, determinandone anche il compenso che, quindi, viene erogato direttamente dal brand.
Molto più frequentemente, è l’agenzia che si occupa di reperire il content creator e di conferirgli l’incarico allo svolgimento dell’attività promozionale. In questo caso il ruolo di intermediario che riveste l’agenzia non si risolve nella mera attività di “messa in contatto” tra le parti (ossia brand e content creator), ma assume, evidenzia l'INPS, connotati più ampi. E infatti, in funzione di tale ruolo, generalmente, l’agenzia cura l’intero processo di una campagna di “influencer marketing”, identificando i content creator che meglio si adattano al marchio e agli obiettivi del brand, anche secondo le modalità eventualmente individuate, in termini di tempo, spazi, visibilità e pubblico di riferimento, con gli stessi content creator e il brand.
In queste ipotesi, sostanzialmente, è l’agenzia che gestisce ogni rapporto con il brand, pattuisce il compenso per la campagna e riscuote il pagamento. I pagamenti dei brand sono quindi generalmente incassati dalla medesima agenzia, che successivamente procede alla corresponsione al content creator della quota concordata o spettante.
Oltre alle ipotesi precedenti, è rinvenibile anche il caso in cui l’agenzia di comunicazione assuma direttamente i content creator come propri collaboratori/lavoratori dipendenti. In questa ipotesi, l'INPS osserva che la prestazione del content creator è, di regola, riconducibile nell’alveo del lavoro autonomo. Tuttavia, nel caso in cui la prestazione lavorativa venga svolta in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dalla medesima piattaforma digitale, trova applicazione la disciplina della collaborazione eterorganizzata di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
La circolare n. 44 del 19 febbraio 2025 distingue poi i content creator dagli influencer, sottolineando che questi ultimi sfruttano la propria notorietà per orientare opinioni e gusti del pubblico, promuovendo beni e servizi in cambio di compensi. La normativa introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, il nuovo codice ATECO 73.11.03 per le attività di influencer marketing e content creator.
Le attività dei content creator possono articolarsi in una moltitudine di professionalità flessibili, mutevoli e contraddistinte dal mezzo di diffusione utilizzato o dal tipo di contenuto realizzato, quali, a mero titolo esemplificativo, youtube, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc. Tali figure, laddove ricorrano altresì le caratteristiche sopra illustrate, possono essere ricondotte alla categoria dell’influencer.
Inoltre, l'INPS ricorda anche la categoria dei pro gamer, professionisti degli eSport, i cui rapporti di lavoro possono essere regolati nell’ambito della disciplina, anche previdenziale, del lavoro sportivo, se riconosciuti dal CONI e iscritti nei registri nazionali dello sport.
La circolare INPS n. 44/2025 evidenzia l’assenza di disposizioni normative specifiche per i content creator, individuando il regime previdenziale applicabile alla luce dei generali criteri lavoristici e fiscali.
La disciplina previdenziale applicabile dipende dalle concrete modalità con cui le rispettive attività sono realizzate e il relativo reddito prodotto
Se l’attività del content creator presenta elementi organizzativi prevalenti rispetto a quelli personali, come la vendita di contenuti o la gestione di banner pubblicitari, essa rientra nel settore commerciale/terziario e comporta l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e l’obbligo di iscrizione alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.
Qualora l’attività sia esercitata in modo autonomo senza impresa, il content creator deve iscriversi alla Gestione Separata INPS.
L'INPS, con la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, ricorda che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando il professionista esercita la stessa sotto le seguenti forme:
Qualora l’attività del content creator presenti caratteri di prestazione artistica, culturale o di intrattenimento, scatta l’obbligo di iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
La circolare n. 44 del 19 febbraio 2025 chiarisce che i content creator che producono contenuti audiovisivi pubblicitari per conto di brand o agenzie devono essere iscritti al FPLS, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata.
Pertanto, in tale prospettiva, anche i content creator, quando non si limitino a caricare sulle piattaforme in rete contenuti video, ancorché negli stessi siano presenti inserimenti di prodotti a scopo promozionale, ma, sulla base di impegni assunti contrattualmente con un committente (brand o agenzia di intermediazione), svolgano attività remunerate volte alla realizzazione di prodotti audiovisivi con specifica destinazione pubblicitaria, allorché venga in rilievo lo svolgimento di un’attività riconducibile a quelle proprie delle categorie tabellate (ad esempio, attore di audiovisivi, regista di audiovisivo, indossatori, fotomodelli) sono da considerare come lavoratori dello spettacolo e, di conseguenza, devono essere obbligatoriamente assicurati al FPLS, a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro e dal grado di autonomia insito nella prestazione, con conseguente versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta da parte del datore di lavoro/committente.
Con riguardo alla specifica attività di digital marketing, che si concreta nella diffusione su blog, vlog e social network di foto, video e commenti da parte di blogger e influencer (ovvero di personaggi di riferimento del mondo online, con un numero elevato di follower), che mostrano sostegno o approvazione per determinati brand, generando un effetto pubblicitario. l'INPS evidenzia in proposito che i contenuti prodotti (reel, post, ecc.) sono assimilabili, sotto ogni aspetto, a prodotti con finalità pubblicitarie che vengono offerti al pubblico su svariate piattaforme (TV, cinema, radio, ecc.).Di conseguenza, chi realizza tali contenuti come attore pubblicitario, indossatore o regista è soggetto all’iscrizione obbligatoria al FPLS.
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