Contestabile l’ipoteca a garanzia della cartella Inps se il debito è estraneo ai bisogni familiari

Pubblicato il 06 marzo 2013 La Terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5385/2013, del 5 marzo 2013, torna sul tema dei limiti delle garanzie reali sui fondi patrimoniali familiari, sancendo il seguente principio di diritto: “qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale familiare, conferendovi un suo bene, agisca contro il suo creditore chiedendo, in ragione della sua appartenenza al fondo, la declaratoria, ai sensi dell'art. 170 cc, della illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che egli abbia fatto sul bene in oggetto, deve allegare e provare che, il debito per cui è stata iscritta l'ipoteca, è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e, allo stesso tempo, che il creditore era a conoscenza di tale circostanza. Tali oneri sussistono anche in relazione all'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del dpr. 602/1973".

Dunque, il collegio di legittimità sposta l'onere della prova sul coniuge inseguito dai creditori, riconoscendo la possibilità per Equitalia di iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale, a garanzia di una cartella esattoriale Inps, anche per debiti inferiori a 8mila euro, e per l’imprenditore di opporsi a tale ipoteca a condizione che venga dimostrato che: il debito contratto sia del tutto estraneo ai bisogni della famiglia; che si è trattato di un reale credito Inps e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza.
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