Contestazione a catena e retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare

Pubblicato il 23 novembre 2012 Le Sezioni unite penali di Cassazione, con sentenza n. 45246 depositata il 20 novembre 2012, hanno affermato, in tema di contestazione a catena, il seguente principio di diritto “la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) se per effetto della retrodatazione il termine sia interamente scaduto al momento della emissione del secondo provvedimento cautelare; b) se tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall’ordinanza cautelare”.

Nelle ipotesi di contestazione a catena, dunque, la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame ma esclusivamente se per effetto della retrodatazione medesima lo stesso termine sia interamente scaduto al momento della emissione del secondo provvedimento cautelare e se tutti gli elementi risultino desumibili dall’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Appalti: niente aggiudicazione senza motivazione chiara sui punteggi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: scadenze e pagamenti

10/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: trattenute sugli incentivi GSE fuori campo IVA

10/02/2026

ZES Unica agricola: ok al tax credit anche con reddito catastale

10/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy