Contestazione Consob ai revisori entro 180 giorni dall’accertamento

Pubblicato il 21 aprile 2017

Per i provvedimenti sanzionatori irrogati dalla Consob a carico delle società di revisione si applicano, in via analogica, le regole procedimentali previste dall’articolo 195 del TUF, quale disciplina di settore in materia di sanzioni amministrative.

Articolo 195 del TUF come disciplina di settore

Ne consegue che anche al procedimento relativo alla sanzione irrogata ai revisori contabili ai sensi dell’articolo 163, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 58/1998, vada affermata l’applicabilità del termine di 180 giorni dall’accertamento, termine previsto, appunto, dall’articolo 195 del TUF.

La Consob, quindi, ha 180 giorni per procedere con la contestazione degli addebiti ai revisori, ovvero 360 giorni se l'interessato risieda o abbia la sede all'estero.

E’ questa la conclusione a cui giunge la Corte di cassazione, Seconda sezione civile, con la sentenza n. 9997 del 20 aprile 2017, nel cui testo viene sottolineato come l’individuazione di un unico “paradigma procedimentale” risponda all’esigenza “di far riferimento ad una disciplina di settore coerente ed omogenea in relazione alle sanzioni amministrative nel settore dei mercati finanziari”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

Occhiali industria. Rinnovo Ccnl

06/02/2026

Faq per sostegno a servizi di cloud computing e cyber security

06/02/2026

Da Cassa Forense la graduatoria del bando 2025 per strumenti informatici

06/02/2026

Riaddebito spese di studio e reddito di lavoro autonomo, chiarimenti Entrate

06/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy