Contestazioni a catena: retrodatazione della custodia cautelare

Pubblicato il 23 luglio 2011 E' la Cassazione penale che rimette la questione alla Corte costituzionale dubitando della legittimità dell’art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non ritiene applicabile la retrodatazione della custodia cautelare in carcere nel caso in cui per i fatti contestati nella prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, prima della adozione della seconda misura.

La norma sarebbe contraria all'art. 3 della Costituzione, determinando una irragionevole disparità di trattamento di situazioni eguali, in quanto "i coimputati dei medesimi reati si vedrebbero negato o riconosciuto il diritto alla scarcerazione, a seconda che nei loro confronti si sia formato o meno il giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare, col risultato, tra l'altro, di penalizzare coloro che abbiano scelto riti alternativi e omesso di impugnare la sentenza di condanna".

Ritenendo esatto il concetto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 233 del 22 luglio 2011, dichiara illegittima la mancata previsione della retrodatazione dei termini delle ordinanze emesse "per fatti diversi" nei confronti del medesimo imputato, quando per i fatti contestati con la prima ordinanza l'imputato era stato condannato con sentenza passata in giudicato, anteriormente all'adozione della seconda misura. In questo modo non si dilatano artificiosamente i termini di carcerazione preventiva sulla base di valutazioni soggettive.
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