Contestazioni suppletive, sì al rito abbreviato

Pubblicato il 19 dicembre 2009

L’imputato può fare richiesta di giudizio abbreviato anche di fronte ad una contestazione suppletiva tardiva. Cambiando decisamente orientamento la Corte costituzionale, con sentenza n. 333 del 18 dicembre 2009, dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 517 codice di procedura penale, nella parte in cui non ammette che l’imputato possa presentare istanza al giudice del dibattimento per il giudizio abbreviato nel caso in cui sia stato contestato in dibattimento un reato concorrente, se la nuova contestazione riguarda fatti già risultanti dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale; non solo i giudici hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 516 c.p.p., nella parte in cui non concede all’imputato di accedere al giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, se la nuova contestazione attiene ad un fatto che già risultava dagli atti di indagine quando è stata esercitata l’azione penale.

Tale pronuncia deriva dalla possibilità, da parte dei giudici, di ammettere le contestazioni suppletive basate su atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari e dalla conseguente emersione del diritto di difesa dell’imputato che, venuto a conoscenza della nuova imputazione a dibattimento già iniziato, avrebbe potuto chiedere a suo tempo l’ammissione al giudizio abbreviato. Inoltre “l’accesso al rito alternativo per il reato oggetto della contestazione suppletiva “tardiva”, difatti, anche quando avvenga in corso di dibattimento, risulta comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale, giacché consente – quantomeno – al giudice del dibattimento di decidere sulla nuova imputazione allo stato degli atti, evitando il possibile supplemento di istruzione”.

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