Contraddittorio preventivo solo con dichiarazione

Pubblicato il 23 maggio 2015 Il contraddittorio preventivo con il contribuente è prescritto dal legislatore in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, sempre che, tuttavia, una dichiarazione possa dirsi realmente pervenuta.

Solo in questa ipotesi, infatti, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, con invio dell'avviso bonario da parte dell'amministrazione finanziaria, a pena di nullità.

E' quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 15099 del 22 maggio 2015 e con cui è stato accolto il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate avverso la decisione della Ctr di annullamento di una cartella esattoriale.

Dichiarazione omessa se è “scartata”

La Suprema corte, in particolare, ha aderito alle doglianze della ricorrente ritenendo legittima l'iscrizione a ruolo di una posta passiva, per come effettuata dall'Ufficio finanziario a carico di una contribuente, in considerazione del denegato riconoscimento di un credito di imposta riportato nella dichiarazione dei redditi, dichiarazione che, però, l'Ufficio aveva ritenuto non acquisita, in quanto oggetto di scarto.

Con particolare riferimento a questo ultimo aspetto, la Corte di legittimità ha ribadito il principio per cui è insufficiente la sola prima fase telematica di invio della dichiarazione, nonostante il messaggio testuale a corredo della stessa di “avvenuta ricezione del file”.

Ed infatti, l'insorgenza di eventuali “errori bloccanti” determina lo “scarto” della dichiarazione dal sistema telematico centrale, diretto ai soggetti intermediari abilitati all'invio che debbono provvedere alla rimozione degli errori e alla ritrasmissione entro termine fisso, neutralizzando l'altrimenti stabilizzata considerazione di intempestività.
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