Contratti a distanza, in caso di recesso le spese vanno a carico del fornitore

Pubblicato il 16 aprile 2010
La Corte di giustizia Ue, con sentenza pronunciata lo scorso 15 aprile sulla causa C-511/08, ha statuito che, ai sensi dell'articolo 6, numeri 1 e 2, della Direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, le normative nazionali non possono consentire ai fornitori, nell’ambito di contratti conclusi a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni ai consumatori qualora questi esercitino il loro diritto di recesso.

La pronuncia dei giudici europei prende le mosse da una vicenda in cui un'associazione di consumatori tedesca aveva attivato un'azione inibitoria nei confronti di una società specializzata nella vendita per corrispondenza le cui condizioni generali di vendita prevedevano il pagamento, a carico del consumatore e a titolo di spese di consegna, di un forfait di euro 4,95 che veniva acquisito dal fornitore anche in caso di recesso.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy