Contratti a termine, il “soggiorno” non fa la scadenza

Pubblicato il 12 gennaio 2009

La Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza n. 29920 del 22 dicembre scorso, sostiene che le norme dettate per l’impiego di lavoratori stranieri extracomunitari dal Testo unico sull’immigrazione (dlgs 286/98) non contengono deroghe alla disciplina stabilita dalla legge 230 del 1962 in tema di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; la durata del rapporto di lavoro non può dipendere dalla validità del permesso di soggiorno e il datore che interrompe, quando la sua autorizzazione a restare in Italia scade, il contratto con il cittadino extracomunitario – per il quale, grazie al principio di parità di trattamento con i lavoratori italiani, valgono le medesime regole – sostenendo ai giudici che il vincolo è cessato per mutuo consenso o per giustificato motivo, dà vita ad un comportamento illegittimo.

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