Contratti a termine in forma assistita, quando non sono ammessi?

Pubblicato il 24 dicembre 2020

Stop ai contratti a termine in forma assistita laddove i contratti di prossimità posti a fondamento di tali deroghe siano stati stipulati, a loro volta, in violazione dei limiti posti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015 – con particolare riferimento ai vincoli di materia di scopo, oltre a quelli imposti dalla Costituzione o, ancora, in relazione al requisito di maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie.

A specificarlo è l’INL, con la nota protocollo n. 1156 del 22 dicembre 2020.

Contratti a termine in forma assistita, quando sono ammessi?

Ai sensi dell’art. 19, co. 3 del D.Lgs. n. 8/2015, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti (superando quindi il limite di 24 mesi), della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l’ITL.

In caso di mancato rispetto della descritta procedura (ad es. l’assenza della causale ovvero il mancato rispetto del termine dilatorio), nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

Contratti a termine in forma assistita, il parere dell'INL

L'INL rileva che, qualora nell'ambito della procedura in “forma assistita” una delle parti chieda di poter derogare ai limiti fissati dal cd. “Decreto Dignità”, ossia stipulare contrati a termine oltre i 24 mesi, esibendo una diversa regolamentazione della materia contenuta in contratti di prossimità stipulati in base all'articolo 8 del Dl 138/2011, si pone un duplice problema.

Con riferimento al contratto che deve essere stipulato tra le parti, l'attività dell'ispettorato deve limitarsi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto e alla genuinità del consenso del lavoratore, nonché alla sottoscrizione dello stesso.

Diversamente, con riferimento all'eventuale violazione di norme imperative (quali l'assenza della causale ovvero il mancato rispetto del termine dilatorio), non viene considerato ammissibile il ricorso a tale procedura. Questo perché deroga a uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente trova la sua giustificazione nella regolamentazione contenuta in contratti di prossimità.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Appalti pubblici: illegittimo il criterio premiale regionale sul salario minimo

04/05/2026

Esenzione IRPEF pensioni vittime del dovere: chiarimenti dall'Inps

04/05/2026

Piano Casa del Governo, spinta all’housing sociale e investimenti privati

04/05/2026

Smart working: mancata informativa, stop al DURC per benefici normativi e contributivi

04/05/2026

Lavoro, salario giusto e rider: nuove regole e tutele

04/05/2026

Sfratti più veloci: le nuove misure del Governo sul rilascio immobili

04/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy