Contratti di codatorialità, modalità di comunicazioni

Pubblicato il 23 febbraio 2022

Con il Decreto Ministeriale n. 205 del 29 ottobre 2021, pubblicato sul portale istituzionale in data 22 febbraio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali disciplina le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità. Tutte le comunicazioni, anche di distacco, sono effettuate telematicamente per il tramite del modello "Unirete", disponibile sul sito www.servizi.lavoro.gov.it e fornito in allegato al decreto stesso.

Le imprese coinvolte possono far riscorso agli istituti del distacco e della codatorialità per l'impiego di lavoratori a rischio, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro e l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive. Ecco come gestire adempimenti e libro unico del lavoro (LUL).

Contratti di codatorialità, campo di applicazione e modalità di comunicazione

Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, ivi comprese le comunicazioni di distacco, sono effettuate telematicamente per il terminate del modello “Unirete”, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro sul sito www.servizi.lavoro.gov.it e aggiornato con Decreto Direttoriale.

Le imprese aderenti ad un contratto di rete effettuano le comunicazioni per il tramite di un soggetto individuato, nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste.

Contratti di codatorialità, inquadramento previdenziale

Ai fini degli obblighi derivanti dall’inquadramento previdenziale e assicurativo, per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, si fa riferimento all’impresa di provenienza. In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.

In particolare, la retribuzione imponibile è individuata in base al contratto collettivo applicabile all’impresa, fatto salvo l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all’INPS.

Contratti di codatorialità, il Libro Unico del Lavoro

Per quanto riguarda gli adempimenti legati al Libro Unico del Lavoro:

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