Dall’Ispettorato le regole da rispettare per una lecita codatorialità

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Dall’Ispettorato le regole da rispettare per una lecita codatorialità

Spesso si leggono annunci pubblicitari che propongono il ricorso a “sistemi di esternalizzazione dei dipendenti” che comporterebbero notevoli vantaggi economici per le aziende e che hanno portato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 7 del 29 marzo 2018, ad intervenire per chiarire che i “vantaggi” promessi sono illegittimi.

Nei casi di specie si è dinnanzi a ipotesi di somministrazione e distacco illeciti.

Per contrastare tale fenomeno, l’INL ha riepilogato ai propri ispettori le disposizioni vigenti in materia, sottolineando che il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subìre un pregiudizio nel trattamento economico e normativo, per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese.

Viene specificato che, affinché:

  • l'automaticità dell'interesse al distacco nella costituzione di una rete tra imprese;
  • la messa a "fattor comune" dei dipendenti attraverso la codatorialità

si producano nei confronti dei terzi, compresi i lavoratori, è necessario che si proceda preventivamente all’iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete, per cui gli ispettori dovranno effettuare tale verifica e controllare, inoltre, che:

  • dal contratto risulti la "platea" dei lavoratori che vengono messi "a fattor comune", al fine di collaborare agli obiettivi comuni;
  • i lavoratori siano formalmente assunti da una delle imprese partecipanti, anche laddove si tratti di socio di cooperativa;
  • ai lavoratori sia assicurato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all'assunzione;
  • i contributi siano versati in relazione all’applicazione del contratto collettivo che abbia i caratteri della maggiore rappresentatività comparativa di settore.

Infine, la circolare sottolinea che le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità solidale tutti i co-datori, a far data dalla messa "a fattor comune" dei lavoratori interessati.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 22 gennaio 2016 – Gruppi d’imprese, interesse al distacco – Schiavone

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