Contratti di rete con causale di solidarietà

Pubblicato il 13 ottobre 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare 9 ottobre 2020, n. 2/V, affronta le problematiche connesse alle modalità redazionali del contratto di rete con causale di solidarietà, le modalità di iscrizione e la transitorietà della disposizione.

L’art. 43-bis, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto in sede di conversione, con Legge 17 luglio 2020, n.77, aggiunge 3 nuovi commi (dal comma 4-sexies al comma 4-octies) all’art. 3 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, al fine di regolare una nuova tipologia di contratto di rete ovvero il contratto di rete con causale di solidarietà.

Nella fattispecie, tale contratto può essere stipulato, per l’anno 2020, per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.

Tra le finalità perseguibili rientrano:

A tal fine le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’art. 30, comma 4-ter, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

Il Ministero precisa che, le imprese retiste non devono tutte appartenere a filiere dichiarate in crisi, in quanto sarebbe difficoltoso realizzare le finalità prefissate dalla norma in esame.

Con riferimento agli adempimenti in materia di pubblicità, il comma 4-octies stabilisce che il contratto di rete deve essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia del lavoro. Inoltre, i contratti di rete con causale di solidarietà saranno predisposti mediante atto firmato digitalmente ex art. 24 del CAD (firma digitale non autenticata) e assistenza (e sottoscrizione) delle organizzazioni datoriali indicate.

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