L’INPS, con la circolare n. 125 dell’11 settembre 2025, illustra gli obblighi contributivi derivanti dalla stipula dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc, disciplinati rispettivamente dagli articoli 22 e 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il documento analizza i dettagli normativi e fornisce le indicazioni necessarie per adempiere agli obblighi contributivi relativi a queste due tipologie di contratto, evidenziando le modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens e i riferimenti ai contributi previdenziali e assistenziali.
I contratti di ricerca sono regolati dall'articolo 22 della legge n. 240/2010, come modificato dalla riforma introdotta dal decreto-legge n. 36/2022. Questi contratti, destinati a ricercatori con titolo di dottore di ricerca o equivalente, sostituiscono i precedenti assegni di ricerca.
Il contratto di ricerca ha come obiettivo lo svolgimento di specifici progetti di ricerca e può essere stipulato da università, enti pubblici di ricerca e altre istituzioni qualificate.
I contratti di ricerca hanno una durata iniziale di due anni, rinnovabili una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca a livello nazionale, europeo o internazionale, la durata può essere estesa fino a un massimo di tre anni (biennale + un anno di proroga). In ogni caso, la durata complessiva non può superare i cinque anni (inclusi i periodi con istituzioni diverse). I periodi di aspettativa per maternità, paternità o malattia non sono conteggiati nel calcolo della durata.
L’importo del contratto di ricerca è determinato dalla contrattazione collettiva, non inferiore al trattamento iniziale di un ricercatore confermato a tempo determinato. In base al Contratto del 18 marzo 2025, l’importo è definito dall’ente in base all’impegno richiesto, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legge. In ogni caso l’importo del contratto di ricerca non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
Inoltre, la spesa complessiva per i contratti non può superare la media delle spese per gli assegni di ricerca sostenuti negli ultimi tre anni.
Gli incarichi post-doc, introdotti dall'articolo 22-bis della legge n. 240/2010, sono contratti a tempo determinato destinati ai ricercatori in fase pre-ruolo. L’articolo 22-bis, così come spiegato nella circolare INPS n. 125 del 2025, stabilisce che gli incarichi post-doc sono finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca e alla collaborazione alle attività didattiche e di terza missione. Le istituzioni che possono attivare questi contratti sono le stesse previste per i contratti di ricerca, ovvero università, enti di ricerca e istituzioni che rilasciano titoli equipollenti al dottorato di ricerca.
Gli incarichi post-doc hanno una durata minima di un anno e possono essere prorogati fino a tre anni complessivi. Anche in questo caso, i periodi di aspettativa non vengono conteggiati ai fini della durata complessiva. L’eventuale deroga ai limiti temporali riguarda solo specifici programmi europei, come il programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).
Le pubbliche amministrazioni, come chiarito nella circolare INPS n. 125 del 2025, sono tenute a versare i contributi previdenziali secondo le normative generali per i lavoratori dipendenti a tempo determinato. In particolare, devono versare i contributi per la Gestione pubblica, la NASpI nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
NOTA BENE: Le pubbliche amministrazioni che non sono titolari di una matricola “DM” presso l’INPS devono richiederne l'apertura per adempiere correttamente agli obblighi informativi e contributivi.
Non è dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile (articolo 2, comma 28 della legge n. 92/2012).
Le pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a ottemperare agli obblighi contributivi relativi alle Casse e ai Fondi di riferimento delle medesime ai fini dell’invalidità, della vecchia e ai superstiti (IVS), ad esempio, CPDEL, CTPS, CPS e FPLD, ai Fondi della Gestione pubblica (ex ENPAS o ex INADEL) per l’erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione ex ENPDEP, ove iscritte.
Le pubbliche Amministrazioni non sono invece tenute a versare i contributi relativi alla maternità e alla malattia, poiché la tutela è già garantita direttamente dal datore di lavoro attraverso i contratti di ricerca o gli incarichi post-doc.
L'INPS fornisce infine indicazioni dettagliate riguardo all’esposizione dei lavoratori che sottoscrivono contratti di ricerca o incarichi post-doc nel flusso Uniemens-ListaPosPA.
Per i contratti di ricerca, i periodi di vigenza devono essere dichiarati con il codice <Tipo Impiego> “52”, mentre per gli incarichi post-doc deve essere utilizzato il codice “53”.
Inoltre, quando un lavoratore viene posto in aspettativa durante il contratto, le pubbliche amministrazioni devono utilizzare i codici cessazione “63” per i contratti di ricerca e “64” per gli incarichi post-doc.
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