Contratti di solidarietà: nuove imprese ammesse allo sgravio contributivo

Pubblicato il 04 settembre 2025

Buone notizie in arrivo per le imprese che intendano fruire dello sgravio contributivo per contratti di solidarietà: con il messaggio n. 2568 del 3 settembre 2025, l’Inps comunica infatti che, effettuata la rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2017, è emerso che gli importi autorizzati nei decreti ministeriali sono risultati superiori a quanto effettivamente speso.

Pertanto, il Ministero del lavoro ha adottato i decreti di ammissione, a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2017, nei confronti delle imprese indicate in allegato al messaggio stesso.

Vediamo ora nel dettaglio di che si tratta.

Sgravio contributivo per contratti di solidarietà

Si tratta di un’agevolazione che consente alle imprese ammesse al trattamento di integrazione salariale straordinaria, in presenza di contratti di solidarietà, di ottenere una riduzione degli oneri contributivi a proprio carico.

In particolare, tale misura si applica ai contratti di solidarietà di tipo “difensivo”, cioè stipulati al fine di evitare licenziamenti collettivi in presenza di crisi aziendali.

In tali contesti, l’accesso alla CIGS è subordinato dunque alla sottoscrizione di un contratto di solidarietà che prevede la riduzione concordata dell’orario di lavoro dei dipendenti.

Ebbene, per incentivare l’utilizzo di questo strumento e rendere sostenibile per l’impresa la gestione della riduzione dell’attività lavorativa, è stato introdotto un sistema di sgravio contributivo a favore delle aziende che rispettano determinati requisiti sostanziali e temporali.

Lo sgravio contributivo per le imprese che ricorrono ai contratti di solidarietà ha dunque l’obiettivo di agevolare le aziende in difficoltà, riconoscendo loro una riduzione dell’onere contributivo in relazione ai periodi coperti da CIGS, legata a contratti di solidarietà difensivi.

La misura rientra peraltro in una serie di interventi legislativi e amministrativi pensati per sostenere le imprese e garantire la tenuta dei livelli occupazionali, specialmente nei casi in cui, pur in crisi, le aziende scelgono di mantenere attivi i rapporti di lavoro mediante la riduzione dell’orario lavorativo invece di ricorrere a licenziamenti collettivi.

La base normativa dello sgravio contributivo affonda le radici in alcune leggi che hanno regolato negli anni il ricorso ai contratti di solidarietà e le misure ad essi associate.

Articolo 6 del decreto legge n. 510/1996

Il principale riferimento normativo per lo sgravio contributivo è l’articolo 6 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 che ha introdotto la possibilità, per le imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi, di beneficiare di una riduzione dei contributi dovuti all’Inps.

Tale agevolazione ha un duplice scopo:

  1. incentivare l’utilizzo dei contratti di solidarietà come strumento alternativo ai licenziamenti;
  2. compensare parzialmente il maggiore costo aziendale legato alla gestione di personale in CIGS a orario ridotto.

Nel corso degli anni, il legislatore ha più volte integrato e modificato questa misura per adattarla ai cambiamenti del mercato del lavoro e alla riforma degli ammortizzatori sociali.

Decreto legge n. 726/1984 e decreto legislativo n. 148/2015

Un ulteriore riferimento fondamentale è rappresentato dal decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, che ha introdotto i contratti di solidarietà nel panorama normativo italiano: tali contratti, di natura collettiva, prevedono la riduzione concordata dell’orario di lavoro al fine di evitare licenziamenti in caso di crisi o ristrutturazione aziendale.

Il quadro normativo è stato poi sistematizzato e riformulato con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in particolare all’articolo 21, comma 1, lettera c) che stabilisce le condizioni e le modalità di accesso alla CIGS per solidarietà, integrando gli strumenti esistenti in un contesto più organico e funzionale.

Nel tempo, l’Inps ha fornito le necessarie istruzioni operative per accedere ai benefici previsti dalla legge.

Circolare Inps n. 98/2018

Con questa circolare l’Inps ha fornito le istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo previsto dal D.L. 510/1996 in particolare per le imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione i cui periodi di CIGS con contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 31 dicembre 2017.

La circolare chiarisce:

Messaggio Inps n. 2732/2019

Successivamente, con il messaggio n. 2732 del 17 luglio 2019, l’Inps ha esteso l’accesso allo sgravio contributivo anche alle imprese i cui periodi di CIGS per solidarietà si sono conclusi entro il 31 dicembre 2018.

Questo aggiornamento ha permesso di includere nuove aziende tra i beneficiari, allargando la platea delle imprese sostenute con fondi pubblici.

Messaggio Inps n. 2568/2025

Infine, con il messaggio n. 2568 del 3 settembre 2025, l’Inps comunica l’ammissione di ulteriori imprese al beneficio dello sgravio contributivo, dando nuova linfa a una misura già sperimentata con successo.

Nuove imprese ammesse allo sgravio: criteri

Dunque l’Inps comunica ufficialmente l’ammissione di nuove imprese allo sgravio contributivo previsto dall’art. 6 del D.L. n. 510/1996, grazie all’utilizzo delle risorse residue non ancora impiegate relative allo stanziamento dell’anno 2017.

Per essere incluse tra le imprese beneficiarie dello sgravio contributivo per contratti di solidarietà, le aziende devono soddisfare una serie di requisiti specifici indicati nel messaggio Inps.

Contratti di solidarietà accompagnati da CIGS

Il primo requisito imprescindibile riguarda la tipologia di contratto collettivo applicato: possono accedere allo sgravio solo le imprese che, nel corso degli anni precedenti, hanno sottoscritto contratti di solidarietà difensivi, vale a dire accordi collettivi aziendali finalizzati a evitare esuberi attraverso la riduzione dell’orario di lavoro.

Tali contratti devono essere accompagnati da CIGS regolarmente autorizzata.

Questo significa che l’impresa, per il periodo in questione, ha ricevuto approvazione ministeriale per l’attivazione della cassa integrazione straordinaria in relazione al contratto di solidarietà.

Periodi conclusi entro il 31 dicembre 2018

Un altro criterio fondamentale riguarda la collocazione temporale dei periodi di solidarietà: sono ammesse al beneficio esclusivamente le imprese i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 dicembre 2018.

Questa data rappresenta un limite temporale già definito in precedenti provvedimenti Inps, come il messaggio n. 2732/2019, che aveva già esteso l’accesso allo sgravio alle imprese con contratti conclusi entro tale scadenza.

Il messaggio Inps n. 2568/2025 non modifica tale data, ma si limita a riutilizzare le risorse residue per includere imprese che avevano i requisiti ma non avevano ancora beneficiato dello sgravio per motivi di esaurimento fondi.

NOTA BENE: i periodi successivi al 31/12/2018 non sono ammissibili nemmeno se relativi a contratti stipulati secondo le stesse modalità. L’accesso è dunque limitato a eventi già conclusi e certificati.

Risorse residue dell’anno 2017 disponibili

Il terzo e ultimo criterio riguarda la disponibilità economica: il provvedimento si basa sull’utilizzo delle risorse residue assegnate allo sgravio contributivo per l’anno 2017.

Come infatti evidenziato nel messaggio, l’Inps - su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ha effettuato una rilevazione contabile delle somme effettivamente fruite negli anni passati: dall’analisi è emerso che gli importi autorizzati con i decreti ministeriali erano superiori a quanto effettivamente speso.

Questo scarto ha generato un avanzo di fondi che può ora essere utilizzato per concedere lo stesso beneficio a un nuovo gruppo di imprese, fermo restando il rispetto dei criteri sopra descritti. Non si tratta, quindi, di un nuovo stanziamento, ma di una riassegnazione di fondi già destinati e non ancora erogati.

Procedura Uniemens

Per poter usufruire dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà, le imprese beneficiarie devono utilizzare correttamente il flusso Uniemens inserendo due elementi fondamentali:

Il primo passaggio consiste nell’ottenere dalla sede territoriale Inps competente il codice di autorizzazione “1W”, che identifica l’azienda come beneficiaria di uno sgravio contributivo previsto dalla legge n. 608/1996, in riferimento a contratti di solidarietà accompagnati da CIGS.

La procedura si attiva su richiesta del datore di lavoro, che deve presentare la documentazione necessaria alla struttura territoriale, compreso il decreto direttoriale di ammissione al beneficio (contenuto nell’allegato al messaggio).

Solo dopo la verifica della documentazione da parte della sede Inps, viene attribuito il codice “1W” alla posizione aziendale, condizione indispensabile per procedere con l’esposizione dei dati nel flusso Uniemens e fruire dello sgravio;

Una volta ricevuto il codice di autorizzazione “1W”, il datore di lavoro deve procedere alla compilazione del flusso Uniemens utilizzando un codice causale specifico per rappresentare correttamente lo sgravio spettante.

Nel dettaglio, il codice causale da utilizzare è “L942”, che ha il seguente significato: “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 726/1984 (Legge 863/1984), nonché dell’articolo 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 148/2015 - anno 2017”.

Il codice “L942” va inserito all’interno della sezione <DenunciaAziendale> del tracciato Uniemens, e in particolare nel nodo <AltrePartiteACredito>, insieme all’importo esatto dello sgravio da recuperare, che deve essere riportato nell’elemento <ImportoACredito>.

Scadenze

Un elemento di assoluta importanza è il rispetto dei termini per l’effettuazione del conguaglio: l’Inps specifica chiaramente che tutte le operazioni di conguaglio legate a questo sgravio devono essere completate entro il 16 del terzo mese successivo alla data di pubblicazione del messaggio, vale a dire entro il 16 dicembre 2025.

Superato tale termine, decade la possibilità di fruire dello sgravio e non saranno accettate richieste di proroga o di regolarizzazione tardiva.

Imprese cessate o sospese

Un’attenzione particolare viene riservata nel messaggio anche a quelle imprese che, pur essendo ammesse al beneficio, hanno cessato o sospeso l’attività. Per queste realtà, l’Inps ha predisposto un percorso specifico per la fruizione dello sgravio.

Uso della procedura Uniemens/vig

Le imprese che non sono più operative, e quindi non trasmettono più flussi Uniemens mensili ordinari, devono utilizzare una modalità alternativa di esposizione dello sgravio, chiamata procedura Uniemens/vig.

Questa procedura è destinata alle regolarizzazioni contributive, cioè alle operazioni che riguardano periodi pregressi o soggetti non più attivi.

Attraverso Uniemens/vig, anche le aziende cessate o sospese possono dunque:

NOTA BENE: anche in questo caso deve essere richiesto e ottenuto il codice di autorizzazione “1W”, e devono essere utilizzati lo stesso codice causale “L942.

Faq

Chi può beneficiare dello sgravio contributivo Inps previsto dal messaggio n. 2568/2025?

Possono beneficiare dello sgravio contributivo le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, i cui periodi si sono conclusi entro il 31 dicembre 2018, e che sono incluse nell’Allegato n. 1 del messaggio. L’agevolazione è concessa utilizzando le risorse residue dell’anno 2017.

Dove si trova l’elenco delle imprese ammesse allo sgravio?

L’elenco completo delle aziende ammesse è contenuto nell’allegato n. 1 del messaggio Inps n. 2568 del 3 settembre 2025. Il documento è disponibile sul sito ufficiale dell’Inps, nella sezione “Messaggi” o “Documentazione”.

Come si ottiene il codice di autorizzazione “1W”?

Il codice di autorizzazione “1W” viene attribuito dalla Struttura territoriale Inps competente, previa verifica della documentazione prodotta dall’azienda (incluso il decreto direttoriale di ammissione al beneficio). La richiesta deve essere attivata dal datore di lavoro.

Quale codice causale Uniemens deve essere utilizzato?

Nel flusso Uniemens, le imprese devono utilizzare il codice causale “L942”, che identifica lo sgravio per contratti di solidarietà con CIGS riferiti all’anno 2017.

Entro quale data deve essere effettuato il conguaglio?

Il conguaglio deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, ovvero entro il terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio. Dopo questa data non sarà più possibile fruire del beneficio.

Come devono comportarsi le imprese che hanno cessato o sospeso l’attività?

Le imprese cessate o sospese devono utilizzare la procedura Uniemens/vig, che consente la regolarizzazione contributiva per soggetti non più attivi. Anche in questo caso è obbligatorio l’uso del codice “1W” e del codice causale “L942”.

Lo sgravio è automatico per le imprese ammesse?

No, lo sgravio non è automatico. Anche le imprese ammesse devono attivarsi in autonomia per ottenere il codice di autorizzazione “1W” e compilare correttamente il flusso Uniemens con il codice “L942” entro i termini previsti.

Lo sgravio riguarda anche i periodi successivi al 2018?

No. Il messaggio Inps 2568/2025 si riferisce esclusivamente ai periodi di CIGS per contratti di solidarietà conclusi entro il 31 dicembre 2018. I periodi successivi non sono ammessi al beneficio.

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