Contratti pubblici: quali conseguenze per le false informazioni?

Pubblicato il 03 settembre 2020

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle conseguenze derivanti dalla falsità delle informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici.

Obblighi dichiarativi e false informazioni

Con sentenza n. 16 del 28 agosto 2020, il Collegio amministrativo, in Adunanza plenaria, ha spiegato che le false informazioni - rese nell’ambito dell’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione del contratto - sono riconducibili alla fattispecie prevista dalla lett. c-bis dell’art. 80, comma 5, del Codice dei contratti.

Quest'ultimo impone alla stazione appaltante, dopo il riscontro delle menzionate falsità, lo svolgimento di una valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, senza, tuttavia, alcun automatismo espulsivo.

Valutazione di integrità senza espulsione automatica

La medesima valutazione è dovuta anche nel caso di omissione delle informazioni che devono essere rese ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Nell’ambito di quest'ultima, rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo le omissioni evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico.

Per finire – ha precisato il CdS - la lett. f-bis) dell’art. 80, comma 5, del Codice dei contratti pubblici “ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lett. c) [ora c-bis)] della medesima disposizione”.

E’ in questo modo che l’Adunanza plenaria ha risposto alla questione ad essa deferita, relativa alla portata, alla consistenza, alla perimetrazione ed agli effetti degli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici in sede di partecipazione alla procedura evidenziale, "con particolare riguardo ai presupposti per l’imputazione della falsità dichiarativa, ai sensi di cui alle lettere c) e f-bis del comma 5 dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016”.

La questione era stata sollevata con riguardo all’esclusione di un concorrente da una gara di appalto pubblico, disposta per falsità dichiarativa ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), del Codice dei contratti.

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