Contratto a tempo determinato, illegittimo senza la firma di entrambe le parti

Pubblicato il 06 febbraio 2018

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2774 del 5 febbraio 2018, torna ad occuparsi dei requisiti formali del contratto a tempo determinato dopo che la Corte di Appello aveva ritenuto valido un contratto non firmato dal lavoratore, in quanto i contenuti erano stati pienamente accettati dal ricorrente. La Suprema Corte, invece, ribadisce che, ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta è necessario ad substantiam.

La vicenda vede coinvolto un lavoratore dipendente che, dopo essere stato assunto tramite un contratto a termine, aveva deciso di impugnarlo in quanto la copia consegnatagli era stata sottoscritta solo dal datore di lavoro. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello ne respingevano le doglianze, ritenendo valido il contratto dal momento che i contenuti dello stesso erano stati pienamente accettati dal lavoratore ricorrente che:

Il lavoratore aveva deciso, così, di ricorrere in Cassazione reclamando l’illegittimità del contratto.

Forma scritta necessaria ad substantiam

Per come sancito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2774/2018, il principio generale per la legittimità del contratto a tempo detrminato (richiamato anche in altre pronunce) è che il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam – della clausola appositiva del termine presuppone l’avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore, ovviamente in un momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto.

Ai fini della prova del contratto a termine, quindi, non è “sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione - benché seguita dall’espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione della natura limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di essere parte di un contratto di lavoro”.

Ecco, quindi, che un contratto di lavoro a tempo determinato, la cui forma scritta è prevista ad substantiam, richiede sempre la sottoscrizione di entrambe le parti.

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