Contratto di solidarietà di tipo “A”

Pubblicato il 16 marzo 2016

Con circolare n. 6 del 14 marzo 2016 la Fondazione Studi CdL ha analizzato il contratto di solidarietà difensivo per le imprese soggette alla CIGS, come modificato, a decorrere dal 24 settembre 2015 dal D.Lgs. n. 148/2015.

Posto che il CdS ha mantenuto la sua funzione primaria, volta ad evitare la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego, ricorda la Fondazione che presupposto per la sua applicazione è la stipula di un contratto collettivo aziendale tra l’impresa e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA/RSU.

Inoltre, come per il passato, la riduzione media dell’orario di lavoro non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà (limite collettivo aziendale), mentre, il limite individuale consiste nell’impossibilità per l’azienda di attribuire ad ogni singolo lavoratore una riduzione di orario superiore al 70% rispetto alle ore lavorabili, nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

La circolare si sofferma su:

Regime transitorio

La nuova normativa sui contratti di solidarietà trova applicazione esclusivamente per le richieste di concessione del trattamento presentate dal 24 settembre 2015.

Tuttavia, sottolinea la circolare n. 6/2016 della Fondazione CdL, il regime transitorio derivante dalla proroga dell’istanza originaria presentata entro il 23 settembre 2015, è una questione controversa.

Per il Ministero del Lavoro (circolare n. 30/2015), la proroga della richiesta originaria di concessione del trattamento comporta la proroga dell’applicazione della previgente disciplina anche se tale regola vale esclusivamente per la proroga di domande originariamente presentate per 24 mesi e non per quelle presentate per 12 mesi.

Riguardo alla durata dei trattamenti di integrazione salariale, come confermato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 24/2015 , per la verifica del rispetto della durata massima (36 mesi in un quinquennio mobile) vanno considerati esclusivamente i trattamenti di integrazione salariale che si collocano dal 24 settembre 2015 con conseguente azzeramento dei trattamenti già percepiti in data precedente.

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