Contratto d’opera professionale: sì a compensi oltre i massimi

Pubblicato il 10 febbraio 2021

In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 del Codice civile pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando, in primo luogo, l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi.

Le pattuizioni tra le parti, quindi, risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione.

Per quel che riguarda, nel dettaglio, gli onorari di avvocato, deve essere ritenuta valida la convenzione tra professionista e cliente che stabilisca gli stessi anche in misura superiore al massimo tariffario: vige, infatti, il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi.

Del resto, la misura del compenso dovuta dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti.

Ciò, in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio.

Sono questi i principi richiamati dalla Corte di cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 2631 del 4 febbraio 2021.

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