Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

Pubblicato il 23 giugno 2025

Due sono le prossime scadenze da ricordare da parte degli iscritti all’Inpgi: si avvicinano infatti il 30 giugno (in caso di pagamento rateale) ed il 31 luglio 2025, termini fissati per il versamento dei contributi minimi dovuti all’Istituto.

L’obbligo contributivo riguarda tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata Inpgi che abbiano svolto o stiano svolgendo attività giornalistica in forma autonoma nel corso dell’anno 2025.

Il contributo minimo costituisce una componente essenziale per garantire la copertura previdenziale annuale e, come ogni anno, deve essere versato secondo i criteri stabiliti dal regolamento istituzionale e aggiornati, per l’anno in corso, con delibera del Consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2025.

La scadenza per il versamento è fissata al 31 luglio 2025 ma è prevista anche la possibilità di frazionare l’importo in tre rate mensilida maggio a luglio, mantenendo comunque la stessa scadenza finale.

Vediamo nei dettagli.

Aliquote contributive 2025: contributo soggettivo e integrativo

Il contributo a carico dei giornalisti autonomi iscritti all’Inpgi viene applicato in misura proporzionale al reddito netto professionale. Per l’anno 2025, l’aliquota è confermata al:

Il contributo integrativo è fissato invece al 4% del reddito lordo, contributo che può essere addebitato al committente da parte del giornalista.

NOTA BENE: uno dei quattro punti percentuali del contributo integrativo viene riconosciuto al giornalista stesso, incrementando così il montante utile ai fini pensionistici. Ciò rappresenta un vantaggio concreto in termini di valorizzazione della posizione previdenziale.

Chi deve versare il contributo minimo

Il versamento del contributo minimo è obbligatorio per tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto che:

Per “attività autonoma” si intende qualsiasi forma di esercizio della professione giornalistica che non rientri in un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, come nel caso di collaborazioni coordinate e continuative.

In altre parole, il contributo minimo è dovuto da chi esercita libera professione giornalistica (anche senza partita Iva), sia in forma abituale che occasionale, purché tale attività comporti l’obbligo di iscrizione all’Inpgi ai fini previdenziali.

L’obbligo contributivo è individuale, cioè ricade direttamente sul giornalista iscritto, che deve provvedere in autonomia al versamento tramite Modello F24/Accise o, in alternativa, mediante bonifico bancario.

L’Inpgi non consente, infatti, che il pagamento venga effettuato da soggetti terzi (committenti, familiari o altri).

Inoltre, l’importo del contributo minimo è calcolato in via provvisoria, in attesa della definitiva approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, ma resta comunque dovuto nei termini previsti, salvo conguaglio successivo.

Contributi minimi rivalutati per l’anno 2025

In base al comunicato Istat del 16 gennaio 2025, l’indice medio di variazione dei prezzi al consumo (FOI, esclusi i tabacchi) ha registrato un incremento dello 0,8% tra il 2023 e il 2024.

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi ha deliberato un adeguamento dei contributi minimi per l’anno 2025, tenendo conto anche delle risorse necessarie per la copertura dell’indennità di maternità.

I nuovi importi sono dunque i seguenti:

Tipo contributo

Ordinario

Ridotto (< 5 anni di anzianità)

Ridotto (titolari di pensione diretta)

Reddito minimo di riferimento

€ 2.508,75

€ 1.254,38

€ 2.508,75

Contributo soggettivo (12%)

€ 301,05

€ 150,53

€ 150,53

Contributo integrativo (4%)

€ 100,35

€ 50,18

€ 100,35

Contributo di maternità

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

Totale

€ 426,40

€ 225,71

€ 275,88

La riduzione del 50% per i giornalisti con meno di cinque anni di anzianità professionale (alla data del 31 luglio 2025) mira a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro dei professionisti più giovani; invece la riduzione del contributo soggettivo per i titolari di pensione diretta riflette la disposizione dell’art. 18, comma 11, del D.L. 98/2011, secondo cui tali soggetti versano un’aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria.

Scadenze: versamenti e comunicazioni obbligatorie

Il pagamento dei contributi minimi per l’anno 2025 in u nica soluzione deve essere effettuato entro il 31 luglio 2025; in caso di iscrizione all’Inpgi successiva a tale data, il termine di versamento è fissato a 30 giorni dalla data di iscrizione.

In base al Regolamento Inpgi, infatti, l’anno contributivo (dodici mesi) viene riconosciuto soltanto se il versamento del contributo soggettivo non è inferiore al 12% del reddito minimo imponibile previsto dalla legge n. 233/1990, pari per il 2025 a € 18.555,00. In caso contrario, il versamento darà diritto al riconoscimento di un solo mese di anzianità assicurativa.

Termine per la comunicazione reddituale

Tutti i giornalisti autonomi sono tenuti a trasmettere annualmente all’Inpgi la dichiarazione dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente. Per il 2025, tale comunicazione - relativa ai redditi 2024 - dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2025.

La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica tramite il portale Inpgi. In caso di mancata trasmissione, si incorre in sanzioni amministrative e nella perdita dei diritti previdenziali connessi alla contribuzione per l’anno di riferimento.

Massimale imponibile 2025

Per l’anno 2025, il limite massimo di reddito su cui può essere calcolato il contributo soggettivo Inpgi è stato stabilito in € 120.607,00. Questo significa che, anche nel caso in cui un giornalista autonomo consegua un reddito netto superiore a tale soglia, il contributo soggettivo (pari al 12% fino a € 24.000 e al 14% per la parte eccedente) non potrà essere calcolato su una base superiore a € 120.607,00.

NOTA BENE: il massimale contributivo non si applica al contributo integrativo. Quest’ultimo, infatti, viene calcolato sull’intero ammontare del reddito lordo derivante dall’attività giornalistica, senza alcun tetto massimo. Pertanto, anche nel caso di redditi particolarmente elevati, il 4% di contributo integrativo sarà interamente dovuto.

Condizioni per il riconoscimento dell’annualità contributiva

Elemento essenziale ai fini previdenziali è rappresentato dal riconoscimento dell’intera annualità assicurativa (pari a dodici mesi), che consente l'accreditamento pieno dell’anno ai fini del calcolo della futura pensione.

Secondo l’art. 3 del vigente Regolamento Inpgi, per ottenere il riconoscimento dell’intera annualità contributiva il giornalista autonomo deve versare un contributo soggettivo non inferiore al 12% del reddito minimo di riferimento previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, che, per l’anno 2025, è fissato in € 18.555,00.

Pertanto, per vedersi accreditato l’intero anno assicurativo, il contributo soggettivo minimo da versare deve essere almeno pari a € 2.226,60 (cioè il 12% di € 18.555,00).

Nel caso in cui il contributo soggettivo versato risulti inferiore a tale soglia, l’annualità contributiva non verrà riconosciuta interamente, e sarà invece attribuita una sola mensilità (pari a 1/12 di anno).

Questa regola si applica anche nel caso in cui il versamento sia rappresentato dal solo contributo minimo obbligatorio: ciò significa che, salvo ulteriori versamenti a saldo, l’importo minimo standard (pari a € 301,05 per il soggettivo ordinario) è insufficiente per maturare 12 mesi assicurativi completi.

Prestazione una tantum Inpgi: requisiti e casi di esclusione

L’art. 28 del Regolamento Inpgi introduce poi la possibilità di accedere a una prestazione economica una tantum, destinata a coloro che, pur avendo effettuato versamenti contributivi, non maturano il diritto alla pensione autonoma presso l’Istituto alla sopraggiunta età pensionabile.

Requisiti

Per l’anno 2025, possono richiedere la prestazione una tantum:

La misura della prestazione è commisurata all’ammontare dei contributi soggettivi versati durante il periodo di iscrizione, maggiorati degli interessi legali.

Esclusioni

Non tutti gli iscritti possono beneficiare della prestazione una tantum. In particolare, sono esclusi:

Per il 2025, l’importo dell’assegno sociale è stato fissato in € 7.002,97; pertanto, la soglia di esclusione per accedere alla prestazione una tantum è rappresentata da una pensione supplementare pari o superiore a € 3.501,49.

Soglie di esclusione per età

Il Regolamento Inpgi prevede inoltre che, per determinare se un giornalista ha diritto alla pensione supplementare, sia necessario valutare il montante contributivo accumulato in relazione all’età anagrafica al momento della richiesta. A tal fine, si applicano i coefficienti di trasformazione in pensione, riportati nella seguente tabella:

Età

Coefficiente di trasformazione

Montante minimo che esclude la prestazione una tantum

66 anni

5,423%

€ 64.567,31

70 anni

6,258%

€ 55.952,14

71 anni o più

6,510%

€ 53.786,25

In pratica:

Contribuzione volontaria

La contribuzione volontaria Inpgi rappresenta uno strumento fondamentale per i giornalisti che, in assenza di redditi professionali nel corso dell’anno, intendano comunque mantenere la propria copertura assicurativa ai fini pensionistici. Tale facoltà può essere esercitata in maniera continuativa anche dopo la cessazione dell’attività autonoma, al fine di preservare la regolarità della posizione contributiva.

Come stabilito dall’art. 16 del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza Inpgi, l’importo del contributo volontario viene parametrato all’ultima contribuzione obbligatoria versata dal giornalista; la base imponibile viene poi rivalutata annualmente sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI).

Per il 2025 l’adeguamento Istat, come accennato, è pari a +0,8%, e si applica al contributo soggettivo e integrativo risultante dal precedente versamento obbligatorio.

Per ottenere l’accreditamento di 12 mesi di anzianità assicurativa attraverso contribuzione volontaria, sono richiesti importi minimi specifici a seconda del profilo del contribuente.

Giornalisti con incarichi amministrativi locali

I giornalisti che nel corso del 2025 assumono cariche elettive o istituzionali presso enti locali sono soggetti a un regime contributivo specifico disciplinato dagli articoli 81 e 86 del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali – TUEL).

Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza contabile e dal Ministero dell’Interno, l’obbligo contributivo resta a carico del giornalista stesso, salvo che questi sospenda formalmente l’attività professionale durante l’incarico istituzionale.

In caso di sospensione:

Se invece il giornalista prosegue l’attività professionale, anche parzialmente, è tenuto personalmente al versamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata Inpgi.

Giornalisti che sospendono attività autonoma

Per i giornalisti che, all’atto della nomina a incarichi pubblici, sospendono una forma di attività autonoma (esercitata con Partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore o in forma associata), l’Amministrazione locale dovrà versare:

Questi importi includono il contributo soggettivo, quello integrativo, il contributo per maternità e l’eventuale quota aggiuntiva.

Giornalisti che sospendono attività parasubordinata

Nel caso in cui invece il giornalista abbia esercitato la professione tramite collaborazione coordinata e continuativa e sospenda tale attività in virtù dell’incarico pubblico, i contributi dovuti dall’Amministrazione sono:

Anche in questo caso, la contribuzione garantisce la copertura assicurativa annuale presso la Gestione Separata Inpgi.

Come pagare i contributi Inpgi

Bonifico bancario

È possibile eseguire il versamento tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato all’Inpgi:

Nella causale del versamento dovranno essere indicati in modo preciso:

Inoltre, è obbligatorio inviare comunicazione dell’avvenuto pagamento tramite PEC all’indirizzo: contributi@Inpgi.legalmail.it, allegando i dati identificativi del giornalista interessato.

Modello F24-EP (solo per Amministrazioni pubbliche)

In alternativa al bonifico, le Amministrazioni possono utilizzare il modello F24-EP, compilato come segue:

L’importo da versare va indicato nella sezione “importi a debito versati”.

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