La Banca centrale europea ha fissato con la decisione di politica monetaria del 30 gennaio 2025 al 2,90% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP).
Dunque, a decorrere dal 5 febbraio 2025 variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Vediamo di seguito i dettagli contenuti nella circolare Inps n. 34 e Inail n. 7, entrambe del 4 febbraio 2025.
A partire dal 5 febbraio 2025 dunque, entrano in vigore nuove aliquote per il tasso di interesse applicato alle rateazioni e per il differimento del versamento dei contributi previdenziali e dei premi Inail.
Il tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è stato fissato all’8,90% annuo, a decorrere dalle richieste di rateazione presentate dal 5 febbraio 2025.
Cosa cambia per i piani di rateazione già emessi?
I piani di ammortamento già in essere non subiscono alcuna modifica, poiché gli accordi di dilazione approvati prima del 5 febbraio 2025 continueranno a essere regolati in base al tasso di interesse vigente al momento della loro emissione.
Anche il tasso di interesse per il differimento del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è stato aggiornato: a partire dal 5 febbraio 2025, l’interesse applicabile ai contributi differiti è pari all’8,90% annuo.
Anche in questo caso, l’interesse di differimento si applica ai contributi e ai premi relativi al mese di gennaio 2025 e successivi.
Ciò significa che, per chi ottiene l’autorizzazione al differimento del pagamento, il tasso dell’8,90% è calcolato sugli importi non versati nei termini ordinari.
Differenza con il precedente regime
Prima dell’aggiornamento, il tasso di interesse applicato ai versamenti differiti era più basso, rendendo più conveniente l’opzione del differimento. Con il nuovo valore dell’8,90% annuo, i datori di lavoro devono valutare con maggiore attenzione la scelta di posticipare i pagamenti.
Sanzione ordinaria
La sanzione ordinaria si applica in tutti i casi in cui il mancato pagamento sia riconducibile a omissioni contributive rilevabili dalle denunce obbligatorie, ovvero quando i contributi dovuti sono dichiarati ma non versati nei termini previsti.
A partire dal 5 febbraio 2025, la sanzione civile per il mancato o ritardato pagamento dei contributi è fissata all’8,40% annuo, valore calcolato sommando 5,5 punti percentuali al tasso di rifinanziamento principale della BCE (2,90%).
Sanzioni ridotte per ravvedimento operoso
Se il versamento viene effettuato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza, e prima di contestazioni da parte dell’ente impositore, la sanzione viene ridotta al 2,90% annuo.
La normativa distingue tra omissione contributiva ed evasione contributiva, applicando sanzioni più severe nei casi di condotta fraudolenta.
Si ha infatti omissione quando il datore di lavoro ha dichiarato i contributi e i premi dovuti ma non li ha versati nei termini, mentre l’evasione si configura nel caso in cui il datore di lavoro ha omesso del tutto la registrazione dei contributi dovuti o ha fornito informazioni false per eludere il pagamento.
In caso di evasione accertata, la sanzione è pari al 30% annuo dell’importo non versato, con tetto massimo pari al 60% dell’importo dei contributi omessi.
Se il contribuente denuncia spontaneamente la situazione debitoria entro 12 mesi, la sanzione si riduce all’8,40% annuo se il versamento avviene entro 30 giorni dalla denuncia.
Se il versamento avviene entro 90 giorni, la sanzione è pari al 10,40% annuo.
Le aziende coinvolte in procedure concorsuali, come fallimenti o concordati preventivi, possono beneficiare di una riduzione delle sanzioni civili applicate sui contributi previdenziali non versati.
A partire dal 5 febbraio 2025, la riduzione delle sanzioni è calcolata sulla base del tasso di rifinanziamento principale della BCE (ex TUR), pari al 2,90%
Condizioni
Per usufruire della riduzione delle sanzioni, l’azienda deve rispettare alcuni criteri fondamentali.
Nel regime precedente, il calcolo delle sanzioni ridotte si basava su un valore variabile, con una soglia minima legata al tasso di interesse legale e una soglia massima determinata dal TUR maggiorato di due punti.
Con il nuovo sistema, il valore minimo della sanzione ridotta non può essere inferiore al tasso di interesse legale, mentre il valore massimo è allineato al TUR del 2,90%.
Applicabilità della riduzione nei diversi contesti concorsuali
Le nuove percentuali di riduzione delle sanzioni si applicano in tutte le procedure concorsuali.
NOTA BENE: l’accesso alla riduzione delle sanzioni non è automatico. Le aziende devono dimostrare di aver adempiuto ai versamenti nei termini stabiliti dagli organi competenti.
Tipo di procedura concorsuale |
Condizioni |
Nuovo tasso dal 5 febbraio 2025 |
Differenze con il regime precedente |
---|---|---|---|
Fallimento |
Pagamento integrale dei contributi e spese |
2,90% annuo (TUR 2025) |
Prima la soglia minima era il tasso legale, ora si basa sul TUR |
Concordato preventivo |
Rispetto del piano di rientro approvato |
2,90% annuo (TUR 2025) |
Applicazione più uniforme rispetto alle variazioni precedenti |
Amministrazione straordinaria |
Versamento completo secondo il piano concordato |
2,90% annuo (TUR 2025) |
Possibilità di riduzione migliorata rispetto al regime precedente |
Liquidazione coatta amministrativa |
Autorizzazione in base alla capacità di pagamento |
2,90% annuo (TUR 2025) |
Il calcolo ora si basa su un parametro più stabile |
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