Contributi per ferie, il termine può variare

Pubblicato il 05 luglio 2006

Con il messaggio n. 18850 del 3 luglio 2006 l’Istituto previdenziale fornisce importanti precisazioni sulla sospensione del termine per l’adempimento dell’obbligazione contributiva per ferie non godute. Il chiarimento  è utile soprattutto in quei casi in cui intervengano cause legali di sospensione del rapporto di lavoro, ad esempio una malattia o una maternità. A questo proposito l’Inps richiama le circolari 134/98, 186/99 e 15/02, con le quali era stato chiarito che il termine per l’adempimento dell’obbligazione contributiva sul compenso per ferie non godute è fissato, in via residuale, al diciottesimo mese successivo alla fine dell’anno solare di maturazione delle ferie stesse. Pertanto, nelle ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate da norme di legge, verificatesi al termine di diciotto mesi, lo stesso rimane sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento. Il termine riprende a decorrere, quindi, dal giorno in cui il lavoratore riprende la sua attività.

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