Contributi povertà educativa Modalità operative

Pubblicato il 19 agosto 2016

In Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2016, n. 187, sono rese ufficiali le modalità applicative del contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta in favore delle fondazioni bancarie.

Con il relativo decreto interministeriale emanato l'1 giugno 2016, i ministeri del Lavoro e dell'Economia regolano la fruizione del Fondo per la povertà educativa, stabilendo nel dettaglio (art. 3) che per l'anno in corso il termine entro cui le fondazioni sono tenute alla trasmissione delle delibere di impegno irrevocabile ad ACRI è fissato in trenta giorni dall'11 agosto 2016, data di entrata in vigore del decreto.

Spetta all'Agenzia delle Entrate comunicare (anche ad ACRI) l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo di 100mln di euro per ciascun anno dal 2016 al 2018. Nei tre mesi dalla comunicazione di riconoscimento del credito, le fondazioni finanziatrici versano al Fondo per la povertà educativa le somme stanziate e trasmettono copia della documentazione bancaria ad ACRI, che – a sua volta – trasmette alle Entrate l'elenco delle fondazioni che hanno versato al Fondo, al fine di consentire la fruizione del credito.

Per una lettura approfondita delle modalità operative si rimanda al testo integrale del decreto 1 giugno 2016.

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