Contributo a fondo perduto doppio in zona sismica, senza calo di fatturato

Pubblicato il 16 giugno 2021

L’aver ricevuto il contributo a fondo perduto di cui al decreto Rilancio e, poi, in modo automatico il contributo di cui al decreto Ristori, non comporta necessariamente la restituzione delle seconda somma.

Questa la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 405 del 15 giugno 2021.

L’istante è un'associazione sportiva dilettantistica, iscritta al registro CONI e priva di personalità giuridica, che ha presentato la domanda per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25, comma 4, del Dl n. 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio") e avendo sede nel territorio di un comune colpito da un evento calamitoso, tra i requisiti richiesti non ha dovuto rispettare quello del calo del fatturato. Successivamente ha ricevuto automaticamente dall'Agenzia delle entrate anche la somma a titolo di contributo a fondo perduto prevista dal Dl n. 137/2020 (decreto “Ristori”).

Il secondo provvedimento non dispone alcuna eccezione per i soggetti con sede in uno dei territori di un comune colpito da un evento calamitosi, con la conseguenza che - non avendo subito un calo di fatturato - l'istante teme di aver percepito il secondo contributo senza averne diritto.

L’Agenzia scioglie il dubbio.

Nella risposta ad interpello n. 405/2021, si rimanda alla circolare n. 5/E del 18 maggio 2021, con la quale è stato precisato che sia per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto Rilancio, sia per quelli che invece non ne hanno goduto, «il contributo di cui si tratta è determinato «come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 25 del dl n. 34 del 2020», tra gli altri, anche per i soggetti con domicilio fiscale in un comune colpito da evento calamitoso.

Ne consegue che l'associazione sportiva dilettantistica, con sede nel territorio di un comune colpito da evento calamitoso, che ha ricevuto il contributo di cui al decreto Rilancio e ha, poi, ottenuto in modo automatico il contributo di cui al decreto Ristori, non deve restituire la seconda somma, anche se non ha subito alcun calo di fatturato.

Ovviamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma di riferimento non valutabili in sede di interpello. Ciò, in quanto il nuovo contributo, previsto dal decreto “Ristori”, rimanda espressamente agli stessi presupposti stabiliti, riguardo al calcolo dell’indennizzo, dalla prima disposizione di emergenza.

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