Contributo a fondo perduto perequativo: mancano i provvedimenti attuativi

Pubblicato il 02 settembre 2021

Il DL n. 73/2021 del 25 maggio (Sostegni bis), convertito con legge n. 106 del 23 luglio, introduce, oltre ad altri aiuti, un contributo a fondo perduto perequativo a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, il cui risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia peggiore, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura in misura pari o superiore a una percentuale da definire in base ad un decreto del Mef.

Per determinare l’ammontare del contributo – che non deve essere superiore a 150mila euro -, la norma, dunque, specifica che si deve applicare alla differenza tra il risultato economico dei due esercizi, al netto dei contributi percepiti per mano di pregressi provvedimenti anti-Covid (ovvero del decreto Rilancio, dei decreti Ristori, del primo decreto Sostegni, automatico e alternativo) un’apposita percentuale specificata da un decreto Mef.

Attenzione: i soggetti interessati sono tenuti, per accedere al contributo perequativo, a presentare una specifica istanza all’Agenzia delle Entrate, che potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà presentata entro il 10 settembre 2021.

Contributo a fondo perduto perequativo: mancano i provvedimenti attuativi

L’istanza, che deve indicare la presenza di tutti i requisiti richesti, va presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. A tale scopo, un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà determinare le modalità di esecuzione, il contenuto, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento utile per l’adempimento.

Orbene, si evince da quanto detto che sono prodromici due atti – decreto Mef e provvedimento delle Entrate – che ad oggi risultanti mancanti.

Tutto ciò, pertanto, cosa comporta? Visto che si ignorano i dati utili per constatare se si ha diritto al contributo in parola, i titolari di partita Iva sono chiamati ad anticipare, in ogni caso, la presentazione della dichiarazione dei redditi al 10 settembre 2021, anziché attendere la scadenza ordinaria del 30 novembre.

Cndcec e ANC: proroga del termine del 10 settembre

L’allarme dei professionisti coinvolti è scattato da circa un mese: il presidente Cndcec, Miani, ha inviato una lettera al Ministro dell’Economia, ai Presidenti delle Commissioni Finanze di Camera e Senato, e a quello della Commissione Bilancio della Camera, in cui viene fatta presente “l’assoluta inadeguatezza del termine del 10 settembre 2021” per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, da parte di coloro che intendono accedere al contributo a fondo perduto perequativo.

La richiesta del Cndcec è di spostare il termine al 31 ottobre 2021.

E’, invece, del 1° settembre 2021 il comunicato dell’ANC dove viene fatto presente che la maggioranza delle partite Iva “si trova nel novero degli aventi diritto, ma in assenza di indicazioni sui parametri economici che saranno poi applicati ai beneficiari, saranno di fatto costretti ad inviare entro il 10 settembre praticamente tutte le dichiarazioni predisposte”.

Anche l’Associazione Nazionale dei Commercialisti è orientata nel chiedere la proroga del termine del 2 settembre al 31 ottobre.

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