Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

Pubblicato il 04 aprile 2025

L'INPS, con il messaggio n. 1165 del 4 aprile 2025,  fornisce chiarimenti in merito alla documentazione che deve essere allegata per il rimborso del “contributo asilo nido”.

Contributo asilo nido: documentazione da allegare alla richiesta

L'Istituto previdenziale fatto il punto sulle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche per l'anno 2025 con la circolare n. 60 del 20 marzo 2025.

In particolare, al paragrafo 6 sono state fornite indicazioni sulla documentazione che deve essere allegata per il rimborso del bonus nido. L'INPS ha qui chiarito che per il contributo per la frequenza di asili nido pubblici e/o privati, il richiedente deve allegare la fattura mensile contenente la denominazione dell’asilo nido con i dati sociali che identificano lo stesso (nome, indirizzo sede legale, codice fiscale o partita IVA del nido), estremi della fattura (numero fattura e anno), i dati identificativi dell’intestatario della fattura (nome e cognome, indirizzo e codice fiscale del genitore che ha presentato la domanda del contributo). 

La fattura deve riportare nell'oggetto della stessa: la descrizione del servizio erogato, mese e anno a cui si riferisce la prestazione a rimborso, nome e cognome o codice fiscale del minore, importo (punto 1, paragrafo 6, circolare n. 60 del 20 marzo 2025).

Contributo asilo nido: ricevuta di pagamento in sostituzione della fattura

Con il messaggio n. 1165 del 4 aprile 2025, l'INPS precisa che per il servizio di asilo nido reso da Istituti o scuole riconosciuti da pubbliche Amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, che beneficiano dell’esenzione dell’IVA  (articolo 10, comma primo, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), nonché della dispensa dall’obbligo di fatturazione (articolo 36-bis del medesimo D.P.R), ai fini del riconoscimento del contributo, in luogo della fattura è possibile presentare la ricevuta di pagamento emessa dalla struttura che eroga il servizio.

La ricevuta deve contenere:

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