Contributo unificato. Il dettaglio degli aumenti

Pubblicato il 08 luglio 2011 La nuova tabella dei valori di contributo unificato per l'iscrizione a ruolo delle cause è operativa dallo scorso 6 luglio, data di pubblicazione della manovra finanziaria (Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011) in Gazzetta Ufficiale.

Nel dettaglio, il contributo unificato ora dovuto è:

- di 37 euro per i processi di valore fino a 1.100 euro (comprese le opposizioni alle multe stradali);
- di 85 euro per i processi con un valore da 1.100 a 5.200 euro;
- di 206 euro per i processi con un valore da 5.200 a 26 mila euro;
- di 450 euro per i processi con un valore da 26 mila a 52 mila euro;
- di 660 euro per i processi con un valore da 52 mila euro a 260 mila euro;
- di 1056 euro per i processi con un valore da 260 mila euro a 520 mila euro;
- di 1466 euro per i processi con un valore superiore a 520 mila euro.

Per i processi di esecuzione immobiliare, il contributo unificato diventa, infine, di 242 euro.

Le nuove disposizioni prevedono, altresì, il pagamento del contributo unificato anche per le cause di separazione, per i processi tributari ed i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per i processi previdenziali e assistenziali e per le cause di lavoro, anche se relative a rapporti di pubblico impiego, il pagamento del contributo diviene obbligatorio ma solo nei confronti delle parti che siano titolari di un reddito imponibile superiore al doppio dell'importo previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio. Soppressa l'esenzione dal pagamento del contributo nel processo esecutivo per consegna e rilascio.

In ogni caso, l'importo del contributo unificato viene aumentato della metà, a titolo di sanzione, nei casi in cui il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio.
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